Cassazione Penale, Ordinanza n. 34354/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Brescia, resa in sede di rinvio e confermativa della condanna di primo grado, che lo ha ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta distrattiva per la vendita simulata di un autocarro e di bancarotta fraudolenta documentale, con pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta relativa alle scritture contabili integrerebbe al più bancarotta documentale semplice e che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sulla reale sussistenza della sottrazione delle scritture dal 1/10/2016, senza considerare l’ipotesi alternativa che tali scritture non fossero mai state tenute. Contesta inoltre la prova del dolo specifico di pregiudicare i creditori, ritenendo non adeguatamente dimostrata la finalità fraudolenta.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specificità. Richiama la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta logicamente e ampiamente argomentata, secondo cui le scritture contabili erano state tenute, sia pure parzialmente, sino al 30/09/2016 e poi sottratte, poiché non più fornite al curatore; inoltre, la finalità di pregiudicare i creditori è desunta dall’omessa iscrizione del bene aziendale poi sottratto, dall’omessa indicazione dei guadagni e dalle dichiarazioni false rese al curatore, oltre al silenzio dell’imputato sull’esistenza e sulla reperibilità dell’autocarro. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il testo non riporta il numero dell’articolo, ma descrive i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in ambito fallimentare come oggetto della condanna; la Corte ne valuta la correttezza della qualificazione e la prova del dolo.
Riferimento implicito alla bancarotta fraudolenta documentale, distinta dalla bancarotta documentale semplice, nel giudizio sulla qualificazione giuridica della condotta e sul dolo di pregiudicare i creditori.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di bancarotta documentale fraudolenta, la sottrazione delle scritture contabili può essere desunta dal fatto che esse siano state precedentemente tenute, sia pure in modo incompleto, e poi non più messe a disposizione del curatore; non è necessario che la sentenza escluda in modo espresso ogni ipotesi alternativa se la motivazione valorizza un percorso logico coerente e completo.
- Il dolo di pregiudicare i creditori nella bancarotta documentale può essere provato anche attraverso elementi sintomatici esterni, quali omissioni contabili su beni aziendali e ricavi, dichiarazioni mendaci rese al curatore e comportamento reticente dell’imputato nella procedura fallimentare.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, specie se quest’ultima affronta in modo puntuale i profili dedotti.
- La qualificazione tra bancarotta documentale semplice e fraudolenta dipende dalla presenza dell’elemento finalistico di pregiudicare i creditori e dalla natura della condotta contestata, non essendo sufficiente invocare in astratto una diversa tipologia di illecito senza scardinare la ratio decidendi della sentenza di merito.
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