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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30823/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto che fosse dichiarata l'inesistenza del "livello" iscritto su un terreno di sua proprietà (foglio 6, particella 32, comune di Sant'Angelo Romano) o, in via subordinata, che il livello fosse estinto per prescrizione o comunque che non fosse dovuta alcuna prestazione pecuniaria. Il Tribunale di Tivoli aveva accolto la domanda nei confronti di Massimo Chiappini (dichiarando l'insussistenza del livello), mentre la Corte d'appello di Roma aveva riformato la pronuncia e rigettato la domanda, ritenendo che dagli atti di trasferimento del 1947 e dall'atto di acquisto del 1964 risultasse l'esistenza del livello. In Cassazione la ricorrente deduceva, tra l'altro, errata valutazione delle prove, mancato esame dell'atto costitutivo originario (rogito Serpetti 26.3.1812) e illegittima valorizzazione delle risultanze catastali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi terzo, quarto e sesto di ricorso (ritenuti fondati nei limiti indicati) e ha ritenuto inammissibili i primi due motivi; ha cassato la sentenza della Corte d'appello in relazione alle censure accolte e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui il "livello" deve essere assimilato all'enfiteusi e la sua esistenza deve essere accertata mediante il titolo costitutivo o l'atto di ricognizione; ha altresì escluso rilievo probatorio alle sole risultanze catastali. La decisione della Corte d'appello è dunque annullata e il giudizio rimesso per nuova valutazione, con indicazioni sulla necessità di esaminare il titolo originario e la natura del rapporto.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio sull'onere della prova: la Corte di legittimità distingue tra errore nell'attribuzione dell'onere probatorio e valutazione delle prove; qui la Corte d'appello ha deciso sulla base degli elementi prodotti senza travisare l'onere della prova, ma ha omesso l'esame del titolo originario necessario per accertare l'esistenza del livello.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c. (comma 1, n.3 e n.5)

    Norma che disciplina i motivi di cassazione per violazione di legge e per omesso esame di un fatto decisivo: la Corte ha accolto censure fondate su omesso esame del titolo originario (n.5) e su vizi di diritto nella motivazione (n.3).

  • Legge n. 3/1974

    Richiamata dalla ricorrente come possibile causa di estinzione delle prestazioni fondiarie perpetue; la Corte d'appello aveva ritenuto la disciplina riferibile ai terreni del Veneto, ma la Cassazione non ha risolto questo punto sostanziale, rimettendo la valutazione al giudice di rinvio.

  • L. 4727/1887

    Richiamata in relazione alla commutazione delle prestazioni fondiarie (menzionata dal Tribunale di primo grado come causa di estinzione del livello); la valutazione della sussistenza di tale commutazione richiede verifica documentale.

  • R.D. n. 1539/1933 e R.D. n. 2153/1938 (regolamenti catastali e di intestazione)

    Citati in dottrina e giurisprudenza per mostrare come, storicamente, i livelli e le enfiteusi siano stati trattati in modo unitario; tuttavia la Corte di Cassazione ha ribadito che le risultanze catastali non sono di per sé probatorie dell'esistenza di diritti reali.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Costituzionale sent. 9.7.1959 n.46 e precedenti Cass.)

    La Corte evidenzia l'orientamento secondo cui il 'livello' va considerato alla stregua dell'enfiteusi e che, pertanto, la disciplina dell'enfiteusi è applicabile per comprendere natura, obblighi e modalità di estinzione del livello.

Massime di principio

  • Il "livello" deve essere trattato come un diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi: per accertarne l'esistenza occorre il titolo costitutivo o l'atto di ricognizione, non semplici annotazioni catastali.
  • Le risultanze catastali, essendo finalizzate a scopi fiscali, non hanno valore probatorio automatico per provare l'esistenza o la natura di un diritto reale; servono i titoli notarili originari.
  • In contestazioni sulla sussistenza di un livello/enfiteusi il giudice deve esaminare il titolo originario (atto costitutivo) per verificare natura, obblighi e durata (es. se si tratta di colonia perpetua o di rapporto enfiteutico).
  • La mancata valutazione di un fatto (o di un atto) decisivo per la decisione può portare alla cassazione per omesso esame; le parti devono dunque curare la produzione e la valorizzazione dei documenti originari.
  • Sebbene l'onere della prova segua le regole generali (art. 2697 c.c.), il giudice di merito decide sulla base delle prove in atti: l'eventuale errore consiste più nell'omesso esame del titolo adeguato che in una formale inversione dell'onere probatorio.

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