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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41439/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Torino del 30/05/2024 che aveva rigettato il riesame sulle misure cautelari (custodia in carcere) applicate dal Gip per reati di associazione a delinquere finalizzata a delitti tributari e di accise, autoriciclaggio e falsificazione di etichette. Recchiuti deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e all'attualità del pericolo di reiterazione, censurando la mancanza di argomentazione rispetto al tempo trascorso e alla circostanza che l'organizzazione fosse ormai smantellata e la società inattiva. Spirito propone due motivi: (1) vizio di motivazione per omessa valutazione delle dichiarazioni dei coindagati che avrebbero dimostrato la sua estraneità e valutazione frammentata del materiale probatorio; (2) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e d) c.p.p., per non aver indicato la data di scadenza della misura in relazione al pericolo di inquinamento probatorio e per aver motivato in modo generico sulla sussistenza del pericolo di reiterazione senza adeguata individualizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Recchiuti il ricorso è inammissibile perché le doglianze attengono a una rivalutazione dei fatti e delle prove, materie non sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione, che non emergono dal provvedimento impugnato. Il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza del pericolo di reiterazione richiamando le modalità concrete delle condotte, i precedenti e l'intraneità all'associazione. Per Spirito la Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il Tribunale aveva valutato compiutamente le risultanze (intercettazioni, documentazione fiscale e bancaria e dichiarazioni) e motivato la sua valutazione sul ruolo attivo dell'imputato; quanto al termine di scadenza con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, la Corte ricorda che l'indicazione del termine non è necessaria quando coesistono altre esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione), come nel caso di specie. Conseguentemente è stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen. (comma 2, lett. c) e d))

    La norma disciplina i contenuti motivazionali delle misure cautelari personali; i ricorrenti lamentavano la mancata indicazione del termine di scadenza in relazione al pericolo di inquinamento probatorio. La Corte ha ricordato che l'indicazione del termine non è necessaria quando sussistono anche altre esigenze cautelari, come il pericolo di reiterazione, applicabile nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ritenuta equa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    La Corte richiama principi consolidati: il sindacato di legittimità sulle esigenze cautelari è possibile solo per violazione di norme o per mancanza/manifesta illogicità della motivazione; l'attualità del pericolo di reiterazione va intesa come prognosi fondata su elementi concreti e non come imminenza temporale del reato. Tali principi sono stati ritenuti rispettati nell'ordinanza impugnata.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione al criterio per valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in ordine alla conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammessa la semplice rivalutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito; le censure devono evidenziare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione ricavabile dal testo del provvedimento.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione non richiede che il reato sia imminente: occorre una prognosi fondata su elementi concreti (modalità delle condotte, contesto associativo, precedenti, documentazione) che rendano probabile una ricaduta delittuosa.
  • Le dichiarazioni di terzi vanno valutate nel contesto complessivo del quadro indiziario; la loro mera esistenza non invalida automaticamente la valutazione cautelare se il giudice spiega perché le ritiene insufficienti o contraddette da altri elementi probatori.
  • Quando coesistono più esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione e pericolo di inquinamento probatorio), l'obbligo di indicare un termine di scadenza della misura in relazione al solo pericolo di inquinamento non è sempre necessario.
  • Le doglianze che mirano solo a contestare la decisione sulla base di una diversa interpretazione delle prove sono, di norma, inammissibili in Cassazione.

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