Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14287/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società consolidante ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato il suo appello avverso il diniego di annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con recupero a tassazione di maggiori redditi accertati in capo alla società consolidata. Nel corso del giudizio è emerso che la società consolidata aveva definito la pretesa impositiva mediante adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, con presentazione della dichiarazione di adesione e pagamento integrale delle somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, sostenendo che, per effetto del vincolo di solidarietà nel consolidato, la definizione della lite operasse anche in suo favore.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria da parte della società consolidata, già accertata in altro giudizio definito con declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere. Ha ritenuto che, in ragione del vincolo di solidarietà tra consolidante e consolidata, la definizione agevolata producesse effetti anche nel presente giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, senza pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    La definizione agevolata si perfeziona, con effetto estintivo del debito, mediante presentazione della dichiarazione di adesione entro il termine previsto e pagamento integrale delle somme dovute.

  • legge 01 dicembre 2016, n. 225

    conversione del d.l. n. 193/2016

    La norma di conversione è richiamata quale fonte della disciplina della definizione agevolata.

  • art. 46 proc. trib.

    In caso di cessazione della materia del contendere, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Massime di principio

  • Quando la pretesa tributaria oggetto di lite è stata integralmente definita con una procedura di definizione agevolata perfezionata nei suoi presupposti, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • Nel sistema del consolidato fiscale, la definizione agevolata intervenuta in capo alla società consolidata può esplicare effetti anche nel giudizio promosso dalla consolidante, ove esista un vincolo di solidarietà tra i soggetti interessati.
  • La cessazione della materia del contendere comporta l'arresto del giudizio senza decisione sul merito e, salvo diversa previsione, senza statuizione sulle spese, che restano a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.