Cassazione Civile, Ordinanza n. 14287/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società consolidante ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato il suo appello avverso il diniego di annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con recupero a tassazione di maggiori redditi accertati in capo alla società consolidata. Nel corso del giudizio è emerso che la società consolidata aveva definito la pretesa impositiva mediante adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, con presentazione della dichiarazione di adesione e pagamento integrale delle somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, sostenendo che, per effetto del vincolo di solidarietà nel consolidato, la definizione della lite operasse anche in suo favore.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria da parte della società consolidata, già accertata in altro giudizio definito con declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere. Ha ritenuto che, in ragione del vincolo di solidarietà tra consolidante e consolidata, la definizione agevolata producesse effetti anche nel presente giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, senza pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata si perfeziona, con effetto estintivo del debito, mediante presentazione della dichiarazione di adesione entro il termine previsto e pagamento integrale delle somme dovute.
legge 01 dicembre 2016, n. 225
conversione del d.l. n. 193/2016
La norma di conversione è richiamata quale fonte della disciplina della definizione agevolata.
art. 46 proc. trib.
In caso di cessazione della materia del contendere, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria oggetto di lite è stata integralmente definita con una procedura di definizione agevolata perfezionata nei suoi presupposti, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- Nel sistema del consolidato fiscale, la definizione agevolata intervenuta in capo alla società consolidata può esplicare effetti anche nel giudizio promosso dalla consolidante, ove esista un vincolo di solidarietà tra i soggetti interessati.
- La cessazione della materia del contendere comporta l'arresto del giudizio senza decisione sul merito e, salvo diversa previsione, senza statuizione sulle spese, che restano a carico di chi le ha anticipate.
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