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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36024/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il G.u.p. del Tribunale di Avellino, con sentenza del 26 aprile 2023, aveva condannato l’imputato a due anni e quattro mesi di reclusione. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza dell’8 novembre 2023, aveva dichiarato inammissibile l’appello perché riteneva mancante la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta, a pena d’inammissibilità, dall’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, sostenendo che l’appello era invece corredato dalla dichiarazione di elezione di domicilio; con il secondo ha dedotto contraddittorietà della motivazione e travisamento per omissione di un atto decisivo, poiché l’ordinanza non considerava la dichiarazione depositata insieme all’appello. La vicenda processuale riferisce inoltre che, dopo la notificazione dell’ordine di esecuzione con contestuale sospensione l’11 settembre 2025, i difensori avevano presentato un esposto; il G.i.p. di Avellino, quale giudice dell’esecuzione, aveva poi dichiarato la non esecutività della sentenza e sospeso l’ordine di esecuzione.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha accolti. Ha precisato che, quando è dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti processuali; dall’esame del fascicolo ha verificato che all’atto di appello era stata allegata la dichiarazione o elezione di domicilio, contestualmente allo specifico mandato a impugnare. L’inammissibilità dell’appello era dunque stata dichiarata sulla base dell’erroneo presupposto dell’assenza di tale documento. La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza dell’8 novembre 2023 e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso; non ha deciso nel merito l’appello né modificato la condanna di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche all’esame diretto degli atti processuali

    La denuncia di un error in procedendo consente alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la violazione dedotta.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    mentre invece l’esame degli atti processuali è precluso se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte distingue il controllo diretto degli atti ammesso per l’error in procedendo dal motivo di ricorso relativo alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per il quale tale esame è precluso.

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    dall'esame del fascicolo di ufficio risulta che all’atto di appello era stata allegata la dichiarazione/elezione di domicilio, contestualmente allo specifico mandato ad impugnare ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Nel caso deciso, il requisito documentale previsto dalla disposizione risultava soddisfatto perché la dichiarazione o elezione di domicilio era stata allegata all’appello insieme allo specifico mandato a impugnare; non era quindi legittima la declaratoria di inammissibilità fondata sulla sua mancanza.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione denuncia un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la fondatezza della censura.
  • Non può essere dichiarato inammissibile un appello per l’assenza della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. quando tale dichiarazione risulti effettivamente allegata all’atto di appello insieme allo specifico mandato a impugnare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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