Cassazione Civile, Ordinanza n. 11874/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di pagamento di un credito residuo di euro 404,37, asseritamente maturato da un professionista per attività svolte come perito libero professionista e liquidatore nella gestione di sinistri automobilistici per una compagnia assicuratrice. Il giudice di pace aveva dichiarato la domanda improponibile senza esaminare il merito; contro tale decisione il professionista aveva proposto appello. Il Tribunale aveva dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo che l’atto fosse diretto solo a censurare vizi in rito e a ottenere la rimessione della causa al primo giudice al di fuori dei casi tassativi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., e che mancasse una compiuta riproposizione delle questioni di merito. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 77 e 100 c.p.c. per difetto di jus postulandi/procura, sostenendo che il giudice di primo grado non aveva deciso sull’eccezione di difetto di procura e che il Tribunale aveva erroneamente trascurato tale profilo; 2) violazione degli artt. 163 e 342 c.p.c. perché l’appello era stato ritenuto inammissibile nonostante, secondo il ricorrente, fosse stata comunque riproposta la questione di merito e, in ogni caso, quando la sentenza di primo grado decide solo una questione preliminare di rito non è necessario riprodurre dettagliatamente le conclusioni di merito; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all’asserito abuso del processo per frazionamento del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo corretto il principio per cui, quando la sentenza di primo grado si sia arrestata a una pronuncia di rito senza esaminare il merito, l’appellante non è tenuto a riprodurre analiticamente tutte le ragioni di merito, essendo sufficiente che dall’atto emerga in modo inequivoco la volontà di riproporre le domande e questioni non decise, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Nel caso concreto, l’atto di appello conteneva una chiara richiesta di accertamento sull’assenza di frazionamento del credito e di abuso del processo e, quindi, sostanzialmente riproponeva la domanda di condanna al pagamento. È stata quindi cassata la sentenza del Tribunale di Napoli, con rinvio a diverso magistrato dello stesso Tribunale per nuovo esame e regolazione delle spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di rappresentanza/procura; la Corte non ne fa applicazione decisiva nella ratio dell'accoglimento.
Richiamato insieme all'art. 77 c.p.c. per la censura sul difetto di interesse/jus postulandi; non è la base della decisione di accoglimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la censura di nullità della sentenza/violazione processuale in relazione al secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il terzo motivo di ricorso relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti dell'atto di appello e alla critica della declaratoria di inammissibilità.
Norma evocata per contestare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello; la Corte ribadisce che non occorre una riproduzione formale delle conclusioni di merito se l'atto manifesta inequivocamente la volontà di impugnare sul punto.
La Corte afferma che, quando la pronuncia di primo grado si è limitata al rito, è sufficiente la riproposizione della domanda non esaminata per evitare la decadenza, senza bisogno di riprodurne analiticamente le ragioni di merito.
Richiamati dal Tribunale per escludere la possibilità di una rimessione al primo giudice al di fuori delle ipotesi tassative; la Cassazione ritiene errata l'applicazione formalistica di tale impostazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado definisce la causa esclusivamente con una pronuncia di rito, l'appello che censuri tale statuizione non deve necessariamente contenere la riproduzione analitica delle ragioni di merito non esaminate; è sufficiente che l'atto contenga una chiara e univoca riproposizione della domanda e delle questioni rimaste assorbite.
- In presenza di una decisione di primo grado limitata al rito, l'eventuale accoglimento dell'impugnazione comporta la devoluzione al giudice d'appello di tutte le questioni di merito dedotte in primo grado, senza che il giudice di secondo grado possa dichiarare inammissibile l'impugnazione per il solo fatto che non siano state formalmente reiterate le conclusioni di merito.
- L'interpretazione dell'atto di appello deve essere sostanziale e non meramente formalistica: se dal contenuto complessivo emerge la volontà di ottenere la decisione nel merito, il gravame è ammissibile anche se non segue uno schema espositivo rigoroso.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello è indebita quando l'impugnazione, pur originata da vizi in rito, sia funzionalmente diretta a rimettere in discussione la domanda non esaminata e sia idonea a devolvere al giudice del gravame tutte le questioni residue.
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