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Ordinanza

Ordinanza n. 389/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. prot. n. 167 adottato dalla Questura di Caserta il 11.08.2025 e notificato il 1.11.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato \ attesa occupazione; di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato o attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Caserta che ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la ricorrente aveva dedotto e indicato l'esistenza di certificazioni relative al requisito alloggiativo e a quello reddituale, ma tali documenti non risultavano effettivamente depositati in giudizio. Era inoltre stato prodotto un estratto contributivo dal quale risultava lo svolgimento di lavoro subordinato per dodici settimane; il giudice ha ritenuto tale elemento, da solo, insufficiente a dimostrare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non comprovati il requisito alloggiativo e quello reddituale, poiché le certificazioni richiamate nel ricorso non erano state versate in atti. Ha inoltre considerato l'estratto contributivo attestante dodici settimane di lavoro subordinato insufficiente, da solo, a integrare gli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata e respinta in ragione dell'insufficiente comprova dei requisiti allegati dalla ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il richiamo nel ricorso a certificazioni o documenti non depositati non è sufficiente a comprovare i fatti posti a fondamento della domanda: il giudice può decidere sulla base degli atti effettivamente versati in giudizio.
  • La produzione di un estratto contributivo attestante un periodo di lavoro subordinato, considerata isolatamente, non dimostra necessariamente il possesso di tutti gli ulteriori requisiti richiesti per la conversione di un permesso di soggiorno; tali requisiti devono essere autonomamente comprovati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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