Cassazione Civile, Sentenza n. 1842/2025 del 25/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti, ex dipendenti INPS, avevano ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la contestuale liquidazione della pensione di anzianità ai sensi dell'art. 1, commi 185 e 187 della L. 662/1996. Alla definitiva cessazione del rapporto avevano chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico computando la complessiva contribuzione, inclusa quella maturata durante il part-time, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del D.M. 331/1997. L'INPS impugnava tale riliquidazione sostenendo che, per i dipendenti soggetti all'AGO (INPS/INAIL), la contribuzione successiva alla decorrenza della pensione dà diritto solo a supplementi di pensione (art. 19 DPR 488/1968 e norme vigenti sull'AGO) e che il D.M. 331/1997 non sarebbe applicabile ai suoi dipendenti, sicché non sarebbe possibile la riliquidazione definitiva sulla base della contribuzione complessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva riconosciuto alle ricorrenti, alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro, la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base della complessiva anzianità maturata, computando anche i contributi versati durante il periodo di lavoro part-time. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 4, comma 2, del D.M. 331/1997 anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come l'INPS e l'INAIL, e ha qualificato la disciplina della L. 662/1996 come norma derogatoria e speciale rispetto al regime generale. Il ricorso è stato respinto e le spese di lite compensate in ragione della novità della questione; è stato altresì dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 662/1996, art. 1, commi 185, 187 e 189
«al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità [...], dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali»
Disciplina speciale e derogatoria che consente, in via eccezionale, il cumulo tra pensione di anzianità e rapporto di lavoro part-time; dispone la necessità di criteri applicativi per il personale pubblico tramite decreto regolamentare.
D.M. 331/1997, art. 4, comma 2
«Al momento della cessazione del rapporto di lavoro si procede alla rideterminazione del trattamento di pensione sulla base della complessiva anzianità maturata»
Regolamento attuativo che, ai fini del personale delle amministrazioni pubbliche, prevede espressamente la riliquidazione definitiva della pensione alla cessazione del rapporto in base a tutta l'anzianità, inclusa quella maturata in periodo part-time; applicabile anche ai dipendenti INPS/INAIL.
Norma generale che disciplina il regime ordinario per i trattamenti pensionistici (previa distinzione tra riliquidazione e supplementi). L'INPS aveva invocato questa norma per sostenere che ai dipendenti iscritti all'AGO spettano solo supplementi per la contribuzione maturata dopo la decorrenza della pensione; la Corte ha ritenuto che tale regime ordinario venga derogato dalla disciplina speciale della L. 662/1996 e dal relativo regolamento.
Legge n. 1338/1962 (richiamata art. 4 invocata dall'INPS)
Norme del sistema AGO richiamate dall'INPS per sostenere il trattamento particolare dei dipendenti iscritti all'AGO; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione restrittiva dell'INPS non prevale sul testo e sulla ratio del regolamento attuativo della L. 662/1996.
Legge n. 155/1981, art. 7
Ulteriore norma richiamata dall'INPS nell'argomentare il regime previdenziale dei dipendenti soggetti ad AGO; la Corte non ha ritenuto che questa disposizione escluda l'applicazione dell'art. 4 del D.M. 331/1997.
Norma richiamata dall'INPS tra le disposizioni applicabili al regime pensionistico; non è stata ritenuta idonea a impedire l'applicazione del regolamento attuativo speciale.
Codice civile, artt. 1362, 1363 e ss.
Norme sul consenso e sulla interpretazione dei negozi giuridici richiamate dall'INPS in via argomentativa; la Corte non ha accolto la loro utilizzazione per giungere a una diversa interpretazione della normativa speciale.
Richiamata per ricordare il principio generale che la pensione di anzianità presuppone la cessazione del rapporto di lavoro; la L. 662/1996 rappresenta un'eccezione a tale principio.
Legge n. 289/2002, art. 44, comma 2
Normativa successiva che ha liberalizzato in parte il cumulo tra pensione e lavoro ma ha comunque confermato, nei termini indicati, l'importanza dell'interruzione del rapporto in via ordinaria; citata per distinguere il regime generale da quello speciale introdotto dalla L. 662/1996.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma procedurale richiamata in sentenza per quanto riguarda il versamento del contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'obbligo accessorio in capo al ricorrente.
Massime di principio
- Quando una normativa speciale (legge delega + regolamento attuativo) disciplina un regime anomalo o derogatorio, la previsione regolamentare vale anche per il personale delle pubbliche amministrazioni salvo esclusione espressa; non è sufficiente un richiamo generico al regime previdenziale ordinario per escluderne l'applicazione.
- Se il regolamento delegato dispone espressamente la riliquidazione del trattamento alla cessazione del rapporto "sulla base della complessiva anzianità maturata", i contributi versati durante il periodo di lavoro part‑time devono essere computati nella riliquidazione definitiva.
- La distinzione tra "supplemento" e "riliquidazione" è rilevante: il regime ordinario può prevedere soltanto supplementi per contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, ma una disciplina speciale può determinare invece la riliquidazione integrale del trattamento alla cessazione definitiva.
- L'appartenenza a un diverso ordinamento previdenziale (es. iscrizione all'AGO) non esclude automaticamente l'applicazione di una disciplina speciale introdotta dalla legge e dal relativo regolamento, salvo che la legge o il regolamento escludano espressamente tali categorie.
- In caso di questioni non pacifiche e di novità giuridica, i giudici possono compensare le spese di lite; inoltre è opportuno verificare eventuali oneri procedurali accessori (es. contributo unificato aggiuntivo) previsti dalla normativa processuale.
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