Cassazione Civile, Sentenza n. 1870/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'intervento del Fondo di Garanzia (art. 2 L. 297/1982) per il pagamento del TFR e altre spettanze, sostenendo l'impossibilità pratica di ottenere un titolo esecutivo contro il datore di lavoro (società di capitali cancellata dal registro delle imprese e non più fallibile). In primo grado il Tribunale aveva ritenuto sufficiente la documentazione (es. bilanci della debitrice) che dimostrava l'assenza di beni escutibili; la Corte d'appello di Milano aveva invece rigettato la domanda ritenendo necessario un preventivo provvedimento giudiziale che accertasse il credito (ai sensi dell'art. 2 L. 297/1982, comma 5), esclusa la possibilità di ottenere tale accertamento incidenter tantum nel giudizio contro l'INPS sulla base del CUD.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato il principio secondo cui l'accesso al Fondo di Garanzia richiede, prima della domanda all'INPS, l'accertamento giudiziale della esistenza e della misura del credito (an e quantum) nei confronti del datore di lavoro o, se previsto, l'esito di una procedura esecutiva che ne dimostri l'insufficienza patrimoniale. Nel caso di società cancellata dal registro delle imprese e non fallibile, l'accertamento può essere ottenuto nei confronti dei soci, in quanto successori della società, indipendentemente dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Il CUD non è idoneo di per sé a sostituire il titolo giudiziale. Spese compensate; dichiarata l'esistenza dei presupposti per eventuale ulteriore contributo processuale.
Norme richiamate
Legge 12 maggio 1982, n. 297 (Fondo di Garanzia), art. 2
art. 2, comma 5; art. 2, comma 8; art. 2, quinto comma
L'accesso al Fondo è subordinato all'accertamento giudiziale della sussistenza e della misura del credito (an e quantum) tramite insinuazione al passivo del fallimento o tramite esecuzione forzata che dimostri l'insufficienza patrimoniale; il requisito deve sussistere prima della domanda all'INPS.
Stabilisce i presupposti della fallibilità; la cancellazione della società dal registro impedisce la fallibilità ex art. 10, ma non impedisce di agire nei confronti dei soci successori per ottenere l'accertamento del credito.
La cancellazione della società e la sua estinzione non impediscono la successione dei soci nei rapporti giuridici non definiti alla fine della liquidazione; i soci possono essere legittimati passivi e destinatari dell'accertamento del credito.
Norma processuale-amministrativa richiamata in relazione al pagamento di contributi/diritti di copia o contributi per l'impugnazione; qui utilizzata per dare atto dell'esistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo.
Massime di principio
- Per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia (L. 297/1982, art. 2) è necessario, prima di presentare la domanda all'INPS, un accertamento giudiziale della sussistenza e della misura del credito (an e quantum) nei confronti del datore di lavoro o l'esito di una procedura esecutiva che dimostri l'insufficienza patrimoniale.
- La semplice impossibilità pratica di eseguire (per esempio per cancellazione della società dal registro imprese o per decorso dei termini fallimentari) non esonera dal requisito dell'accertamento giudiziale: l'interessato deve comunque ottenere un titolo o l'accertamento, anche contro i soci successori quando la società è estinta.
- Il CUD o altri documenti contabili non sostituiscono, da soli, il necessario provvedimento giudiziale che accerti e quantifichi il credito ai fini dell'accesso al Fondo.
- Nel valutare l'azione esecutiva richiesta dalla legge va considerata la diligenza ordinaria del lavoratore; tuttavia il requisito essenziale rimane la presenza del titolo che legittimi l'azione esecutiva o che ne attesti l'impraticabilità per tabulas.
- L'INPS, quale soggetto terzo e gestore del Fondo, deve verificare i presupposti di legge prima dell'erogazione e non può contestare in via interna l'esistenza e l'entità dei crediti già accertati nei confronti del datore di lavoro.
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