Cassazione Civile, Sentenza n. 1882/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso il licenziamento disciplinare senza preavviso (lettera del 7/9/2016) irrogato dall'ASP per reiterato assenteismo ingiustificato, falsa attestazione di presenza in servizio (anche con l'ausilio di altre persone) e violazione delle norme sulla timbratura del badge. Il ricorrente ha dedotto tardività della contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, l'irrilevanza dell'accertamento contabile in sede disciplinare rispetto all'esito penale (assoluzione o insussistenza del reato) e vizio di motivazione/omesso esame, prospettando complessivamente cinque motivi di ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. In particolare ha ritenuto che la contestazione disciplinare del 16/6/2016 fosse tempestiva: il procedimento disciplinare era stato sospeso nel 2011 in ragione del procedimento penale e riaperto all'esito passaggio in giudicato della sentenza della Corte dei conti, e la riapertura non era ritardata illegittimamente. La Corte territoriale ha utilizzato la sentenza della Corte dei conti (con accertamento di dolo su taluni comportamenti: intramoenia non autorizzata, appropriazione di compensi, dirottamento di utenti, reiterata assenza e false attestazioni) come adeguata base per valutare la sussistenza della giusta causa di licenziamento; la Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e non specificamente dirette a censurare la motivazione di merito, nonché inammissibili le censure per mancato esame di fatti decisivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (euro 5.000,00 compensi, euro 200,00 esborsi, spese generali 15% e accessori) e all'eventuale ulteriore contributo unificato secondo l'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Disciplina i termini per la contestazione e il procedimento disciplinare (comma 2 e comma 4): il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso in pendenza di giudizio penale; la riapertura del procedimento all'esito del giudicato della Corte dei conti rende tempestiva la nuova contestazione.
art. 55-ter d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato rispetto alla disciplina procedimentale disciplinare e alla relativa interpretazione da parte della Corte, connesso al regime delle sanzioni e alla loro applicazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Criteri di cassazione per vizio di motivazione, violazione di norme o omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto le censure generiche o non dirette a fatti decisivi, con conseguente inammissibilità.
artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (come riportati nel ricorso)
Norme citate dal ricorrente nell'atto: la Corte non ha ritenuto fondata la prospettazione circa l'irrilevanza dell'accertamento contabile in sede disciplinare alla luce delle risultanze probatorie e del giudicato contabile.
art. 2119 c.c.
Richiamato con riferimento alla giusta causa di licenziamento: la Corte ha ritenuto che i fatti accertati dalla Corte dei conti integrino una grave violazione dei doveri del pubblico dipendente idonea a giustificare la giusta causa.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla domanda di liquidazione spese del ricorrente: la Corte ha ritenuto irrilevante la censura sulle spese dato l'accoglimento dell'inammissibilità dei motivi di ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per il contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 319-quater c.p. (richiamato nella motivazione penale)
Richiamato nella descrizione delle statuizioni penali; la Corte territoriale ha distinto l'ambito penale da quello disciplinare pur valutando le risultanze probatorie comuni.
Massime di principio
- La sospensione del procedimento disciplinare per pendenza di giudizio penale può giustificare una successiva riapertura e una nuova contestazione tempestiva all'esito del giudicato, evitando la decadenza automatica per presunta tardività.
- Una sentenza della Corte dei conti che accerta fatti con elemento soggettivo (dolo) può costituire base probatoria rilevante per la giusta causa disciplinare anche se il profilo penale ha esiti diversi o questioni di insussistenza parziale.
- In Cassazione le doglianze devono essere specifiche e mirate: motivi generici, plurimi e non puntualmente illustrati sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità e rilevanza.
- L'omesso esame censurabile in cassazione deve riguardare un fatto concreto e decisivo, non vaghe questioni o valutazioni argomentative delle risultanze istruttorie.
- Le spese seguono la soccombenza: ricorsi inammissibili comportano condanna alle spese e possibile aggravio per contributo unificato secondo le norme vigenti.
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