Cassazione Penale, Ordinanza n. 40641/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per i due furti contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua condanna per due episodi di furto, contestando un vizio di violazione di legge sia con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto sia con riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'unico motivo era aspecifico, perché formulato in modo generico e privo dell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto necessari a sorreggere le richieste difensive.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: non è sufficiente denunciare astrattamente una violazione di legge o un errore nella qualificazione giuridica del fatto se non si indicano in modo puntuale le ragioni giuridiche e i dati fattuali posti a fondamento della censura.
- Quando il ricorso si limita a deduzioni generiche e non autosufficienti rispetto alla decisione impugnata, esso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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