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Parere

Parere n. 1772/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto da -OMISSIS-, in qualità di vedova del Maresciallo -OMISSIS-, contro il Ministero della Difesa e il Comitato di verifica per le cause di servizio avverso il decreto -OMISSIS- del 26 giugno 2012 di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità ai fini dell'equiparazione alle vittime del dovere del defunto marito.

Giustizia amministrativa201300361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il decreto del 26 giugno 2012 che ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale del coniuge defunto, ai fini dell’equiparazione alle vittime del dovere.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La vedova ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della neoplasia vescicale e prostatica che aveva causato la morte del marito, deceduto l’8 aprile 2005, per ottenere i benefici previsti per le vittime del dovere e i soggetti equiparati. Il militare aveva prestato servizio dal 1963 al 1994 presso una base NATO in un contesto che la ricorrente descrive come caratterizzato da esposizione prolungata a radon, amianto e fumi di motori diesel, con turni di 24 ore e circa 1.900 ore annue. Dopo i pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio, la ricorrente ha contestato l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, richiamando anche l’elenco delle malattie professionali aggiornato con D.M. 10 giugno 2014, che associa il tumore della vescica alle radiazioni ionizzanti e alle emissioni dei motori diesel. La questione decisiva è se, alla luce delle risultanze scientifiche e dei principi sopravvenuti sull’onere della prova in materia di patologie tumorali connesse all’esposizione a sostanze nocive, sia possibile escludere il nesso causale tra servizio e malattia.

Il parere

La Sezione non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto un ulteriore rinvio interlocutorio, per un periodo di tre mesi dalla comunicazione o notificazione del parere, al fine di acquisire la verificazione già richiesta all’Istituto superiore di sanità e non ancora depositata. L’Amministrazione dovrà produrre tempestivamente una relazione integrativa sull’evoluzione delle conoscenze scientifiche relative all’eziopatogenesi della neoplasia che ha colpito il militare, tenendo conto dei principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2025 e dal parere della Sezione n. 1133 del 2026. La relazione dovrà essere trasmessa alla ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine di venti giorni per presentare controdeduzioni. Restano impregiudicate le decisioni di rito e di merito. Decorso il termine assegnato senza ulteriore dilazione, l’affare sarà deciso sulla base degli atti e dei principi giurisprudenziali sopravvenuti.

Osservazioni

Istruttoria scientifica sul nesso causale

La decisione di merito è rinviata per acquisire l’esito della verificazione affidata all’Istituto superiore di sanità, relativa alla possibilità che l’esposizione prolungata al radon provochi tumori in organi diversi dal polmone e allo stato delle conoscenze scientifiche sul livello di concentrazione e sulla durata dell’esposizione rilevanti.

Relazione integrativa dell’Amministrazione e contraddittorio

L’Amministrazione deve produrre una relazione tempestiva sull’evoluzione scientifica relativa all’eziopatogenesi della neoplasia, considerando i principi della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2025; la relazione deve essere comunicata alla ricorrente, assegnandole venti giorni per controdedurre.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 564, l. 266/2005

    La ricorrente affermava, tra l’altro, che doveva trovare applicazione l'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, relativo all'inclusione delle infermità "asbesto – correlate" tra le patologie equiparabili a quelle delle vittime del dovere (ex art. 1, comma 563) per l'attribuzione dei benefici di legge.

    La disposizione è invocata dalla ricorrente quale base per l’equiparazione delle infermità asbesto-correlate alle patologie delle vittime del dovere e per l’attribuzione dei relativi benefici. Il parere interlocutorio non decide se essa trovi applicazione nel caso concreto.

  • d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243

    La signora -OMISSIS-, in qualità di vedova del maresciallo di prima classe Sc. -OMISSIS-, ha avanzato, in data 22 novembre 2010, domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità "neoplasia vescicale prostatica" che avrebbe provocato la morte del coniuge, deceduto in data 8 aprile 2005, ai fini della corresponsione dei benefici previsti dalla legge n. 266/2005, art. 1, c. 564, e dal D.P.R. n. 243 del 7 luglio 2006 in favore delle vittime del dovere e ai soggetti equiparati.

    Il regolamento è richiamato come fonte dei benefici richiesti per le vittime del dovere e i soggetti equiparati; il parere non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Il Ministero controdeduceva alle ragioni della ricorrente sostenendo, nella relazione istruttoria, l'infondatezza del gravame, sulla base della disciplina della materia delle cause di servizio disegnata dal D.P.R. n. 461 del 2001, ribadita con la nota dell’11 maggio 2016.

    Il regolamento è indicato come quadro normativo della disciplina delle cause di servizio invocato dall’Amministrazione. Il parere interlocutorio non risolve il contrasto tra tale disciplina e i principi probatori sopravvenuti.

  • art. 139 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

    La ricorrente contestava il nuovo parere negativo reso da ultimo dal C.V.C.S. ed evidenziava che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 giugno 2014, pubblicato in G.U. 212 del 12.9.2014, è stato aggiornato l’elenco delle malattie professionali, adottato ai sensi dell’art. 139 TU sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), rimarcando che, a pag. 120, è riportato “il tumore alla vescica” tra le patologie con alta probabilità di origine lavorativa che trovano causa nelle radiazioni ionizzanti.

    La disposizione è richiamata come fondamento dell’elenco aggiornato delle malattie professionali prodotto dalla ricorrente, a sostegno della rilevanza dell’esposizione lavorativa a radiazioni ionizzanti. Il parere non attribuisce all’elenco efficacia decisiva nel caso, rinviando l’accertamento scientifico.

  • D.M. 10 giugno 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    La ricorrente contestava il nuovo parere negativo reso da ultimo dal C.V.C.S. ed evidenziava che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 giugno 2014, pubblicato in G.U. 212 del 12.9.2014, è stato aggiornato l’elenco delle malattie professionali, adottato ai sensi dell’art. 139 TU sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), rimarcando che, a pag. 120, è riportato “il tumore alla vescica” tra le patologie con alta probabilità di origine lavorativa che trovano causa nelle radiazioni ionizzanti.

    Il decreto è richiamato dalla ricorrente a supporto della possibile origine lavorativa del tumore vescicale in relazione alle radiazioni ionizzanti e alle emissioni dei motori diesel. Il Consiglio non decide il valore probatorio di tale indicazione e dispone ulteriori approfondimenti.

  • art. 116 c.p.c.

    Non avendosi notizia della verificazione di cui sopra con parere interlocutorio n. 126/2023 del 30/01/2023 questa Sezione fissava il termine di tre mesi per l’acquisizione dell’esito della predetta verificazione, decorsi si disponeva che il merito fosse trattato alla prima adunanza utile del mese di maggio, tenendo conto del comportamento processuale delle parti ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e delle ultime risultanze processuali.

    La Sezione aveva previsto che, in caso di mancata acquisizione della verificazione entro il termine fissato, il merito fosse trattato considerando anche il comportamento processuale delle parti secondo il richiamo all’art. 116 c.p.c. Nel parere attuale, tuttavia, dispone un ulteriore rinvio per acquisire la verificazione.

  • art. 1, comma 563, l. 266/2005

    La ricorrente affermava, tra l’altro, che doveva trovare applicazione l'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, relativo all'inclusione delle infermità "asbesto – correlate" tra le patologie equiparabili a quelle delle vittime del dovere (ex art. 1, comma 563) per l'attribuzione dei benefici di legge.

    Il comma 563 è richiamato come disciplina delle patologie delle vittime del dovere cui, secondo la ricorrente, sarebbero equiparabili le infermità considerate dal comma 564. Il parere non definisce nel merito l’applicazione di tale equiparazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in ogni ipotesi di diffusione del parere.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disciplina dei dati relativi alla salute è applicata, insieme alle norme nazionali richiamate, per imporre l’oscuramento di tali dati e delle generalità in caso di diffusione del parere.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La norma è richiamata quale ulteriore fondamento della misura di oscuramento dei dati personali relativi alla salute.

  • art. 1, comma 564, l. 266/2005

    La ricorrente affermava, tra l’altro, che doveva trovare applicazione l'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, relativo all'inclusione delle infermità "asbesto – correlate" tra le patologie equiparabili a quelle delle vittime del dovere (ex art. 1, comma 563) per l'attribuzione dei benefici di legge.

    La disposizione è invocata dalla ricorrente quale base per l’equiparazione delle infermità asbesto-correlate alle patologie delle vittime del dovere e per l’attribuzione dei relativi benefici. Il parere interlocutorio non decide se essa trovi applicazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale richiede accertamenti scientifici non ancora acquisiti, il Consiglio di Stato può rinviare la decisione e richiedere un’integrazione istruttoria prima di pronunciarsi sul merito.
  • Secondo i principi richiamati dall’Adunanza plenaria n. 14 del 2025, nei casi di patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti in occasione del servizio, la legge pone una presunzione relativa del nesso causale e spetta all’Amministrazione provare la genesi extra-lavorativa della patologia; la Sezione richiama inoltre, in caso di incertezza scientifica, l’inversione dell’onere probatorio in applicazione del principio di precauzione.

Dipendenza da causa di servizio di patologia tumorale e benefici per le vittime del dovere

Il parere interlocutorio riguarda il ricorso straordinario proposto dalla vedova di un maresciallo di prima classe contro il diniego del Ministero della Difesa del 26 giugno 2012. La ricorrente chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale che aveva condotto al decesso del coniuge, per ottenere i benefici previsti per le vittime del dovere e i soggetti equiparati.

Fatti e provvedimenti amministrativi

La domanda era stata presentata il 22 novembre 2010. La Commissione medica ospedaliera aveva riconosciuto la neoplasia vescicale e prostatica e l’aveva ascritta alla tabella A, categoria 1; il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva invece espresso parere negativo il 13 dicembre 2011 e, in sede di riesame, il 15 maggio 2012. Il Ministero aveva quindi negato il beneficio con decreto del 26 giugno 2012.

La ricorrente ha dedotto che il marito aveva prestato servizio dal 1963 al 1994 presso una base NATO, con esposizione a radon, amianto e fumi diesel, in turni di 24 ore e per circa 1.900 ore annue. Ha contestato la sufficienza dell’istruttoria e della motivazione del Comitato, richiamando l’inclusione del tumore alla vescica nell’elenco delle malattie professionali aggiornato con D.M. 10 giugno 2014, in relazione alle radiazioni ionizzanti e alle emissioni dei motori diesel.

Istruttoria e precedenti interlocutorie

La Sezione aveva già richiesto approfondimenti sul servizio concretamente prestato, sulle condizioni ambientali della base e sugli effetti del radon, oltre che informazioni sugli accertamenti della Procura e sul procedimento penale relativo ai decessi di personale militare. Il Comitato, con parere del 29 marzo 2022, aveva confermato il diniego, affermando che non risultava un’associazione scientifica tra radon e tumore vescicale e che non emergevano altre esposizioni occupazionali causalmente rilevanti.

In ricorsi analoghi la Sezione aveva disposto una verificazione dell’Istituto superiore di sanità per accertare se l’esposizione prolungata al radon possa causare tumori in organi diversi dal polmone e per acquisire una ricognizione generale dello stato delle conoscenze scientifiche. Nonostante il termine assegnato con successiva interlocutoria, la relazione del verificatore non risulta pervenuta.

Principi sopravvenuti e ulteriore integrazione

La Sezione richiama la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14 del 7 ottobre 2025, secondo cui, nei casi di patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti in occasione del servizio, la legge pone una presunzione relativa del nesso causale e spetta all’Amministrazione dimostrare la genesi extra-lavorativa della patologia. Richiama inoltre il proprio parere n. 1133 del 2026, che, in presenza di incertezza scientifica, riconduce al principio di precauzione l’inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione.

Dispositivo interlocutorio

La Sezione non decide il ricorso nel merito e rinvia la decisione per tre mesi dalla comunicazione o notificazione del parere, al fine di ricevere la verificazione. Chiede all’Amministrazione di produrre tempestivamente una relazione integrativa sull’evoluzione scientifica relativa all’eziopatogenesi della patologia, tenendo conto dei principi richiamati; la relazione dovrà essere comunicata alla ricorrente, con un termine di venti giorni per le controdeduzioni. Restano impregiudicate le decisioni di rito e di merito. Il parere dispone infine l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneOnere della prova e principio dispositivo

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