Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03748/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionisti)

La controversia

Un imprenditore individuale aveva chiesto l’accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di più soggetti che gli avevano prestato assistenza commercialistica, fiscale e del lavoro, deducendo che la pratica per un credito d’imposta per nuove assunzioni era stata gestita con grave negligenza: in particolare, era stata omessa la compilazione del quadro RU nel Modello Unico 2001, con conseguente contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e notifica, negli anni successivi, di cartelle esattoriali per il recupero del credito e per le irregolarità fiscali. In appello, il cliente aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno pari agli importi delle cartelle. In Cassazione, i professionisti contestavano: 1) la motivazione sulla loro legittimazione passiva, sostenendo che l’unico rapporto professionale fosse intercorso con la società di servizi e non con i singoli o con lo studio; 2) la motivazione sulla sussistenza e quantificazione del danno, lamentando che non fosse stata provata l’effettiva attività loro ascritta né il pagamento delle cartelle. Il cliente proponeva ricorso incidentale per omessa pronuncia sugli accessori del credito risarcitorio (interessi e rivalutazione).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei professionisti, ritenendo i motivi non autosufficienti e, in sostanza, diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha invece accolto il ricorso incidentale del cliente, rilevando l’omessa statuizione nel dispositivo sugli accessori del credito risarcitorio, pur richiamati nella motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e ha deciso nel merito, confermando la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti dalla gestione negligente della pratica del credito d’imposta, con interessi legali dalla domanda al saldo. Sono state inoltre poste a carico solidale dei ricorrenti principali le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    n. 4 e n. 5 del primo comma

    Il ricorso per cassazione può essere proposto solo nei limiti dei vizi tassativamente previsti; il motivo che mira a una nuova valutazione del merito o delle prove è inammissibile. Il vizio motivazionale è oggi deducibile solo nei ristretti limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare il requisito di autosufficienza, con specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti; la sua violazione comporta inammissibilità.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura sulla motivazione è ammissibile solo se la sentenza presenta una vera e propria anomalia motivazionale: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza deve essere motivata; il controllo di legittimità sulla motivazione è però limitato ai casi di vizio radicale della motivazione stessa.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su una domanda o su un capo della domanda integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di merito.
  • Il requisito di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda le censure; la mera trascrizione frammentaria di passi della sentenza non è sufficiente.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non anche per mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La legittimazione passiva e l’individuazione del soggetto responsabile, se contestate in fatto, non possono essere rimesse in discussione in cassazione attraverso una diversa lettura delle prove.
  • L’omessa pronuncia sugli accessori del credito risarcitorio integra un vizio di cui all’art. 112 c.p.c.; se non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte può correggere la decisione e pronunciare nel merito sugli accessori.
  • In caso di responsabilità professionale, il danno risarcibile può essere parametrato alle conseguenze patrimoniali direttamente derivate dall’errore professionale, quando tali conseguenze risultino documentalmente accertate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteResponsabilità professionaleMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.