Cassazione Penale, Sentenza n. 13760/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ahmetovic è stato condannato per lesioni aggravate (art. 582, 585 c.p.) per aver colpito con un posacenere Wijie Zhu dopo che l'amico Salkanovic era già uscito dal locale. Ha impugnato la sentenza per quattro motivi: (1) errata esclusione della legittima difesa ex art. 52 c.p. per ragioni temporali (l'azione sarebbe avvenuta quando il pericolo era cessato); (2) errata valutazione della proporzione tra difesa e offesa, sostenendo che l'uso del posacenere era l'unica scelta possibile in un momento di confusione; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena, nell'applicazione della recidiva e nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (4) mancata applicazione della pena sostitutiva, con il diniego motivato solo sui precedenti penali e sulla genericità dell'istanza.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i primi tre motivi: ha ritenuto infondata la legittima difesa perché non c'era pericolo attuale né necessità della reazione (l'aggressione era cessata e si poteva allontanare), e ha giudicato sproporzionata la reazione (quattro colpi alla testa con posacenere rispetto alla condotta offensiva rilevata). Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche basandosi sui precedenti e sull'assenza di elementi positivi. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello ha rigettato la pena sostitutiva limitandosi a richiamare i precedenti dell'imputato senza fornire una motivazione puntuale e prognosi specifica sulla idoneità delle misure sostitutive a perseguire la funzione rieducativa e a contenere il rischio di recidiva. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione sull'applicabilità delle pene sostitutive e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su tale punto; il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
Norma penalistica applicata per qualificare il fatto come lesioni; la Corte l'ha ritenuta integrata nel caso concreto insieme all'art. 585 per l'aggravante
Rilevata per la configurazione delle lesioni aggravate contestate all'imputato
La Corte ha richiamato il contenuto dell'art. 52: la legittima difesa richiede pericolo attuale/incombente, necessità (reazione unica possibile, non sostituibile con mezzi meno dannosi) e proporzione tra difesa e offesa; applicazione negativa nel caso di specie perché il pericolo era cessato e la reazione non era necessaria né proporzionata
circostanze attenuanti generiche
Utilizzato come parametro per valutare le attenuanti generiche: la Corte di merito può valorizzare uno o più elementi indicati dall'art. 133; qui ha ritenuto prevalenti i precedenti e l'assenza di elementi positivi
modifiche all'art. 52 c.p.
Richiamata per precisare l'interpretazione del requisito della necessità nella legittima difesa (reazione unica possibile e non sostituibile con mezzi meno lesivi)
Massime di principio
- Legittima difesa: è necessaria la presenza di un pericolo attuale e la reazione deve essere l'unica possibile o comunque non sostituibile con mezzi meno dannosi; se l'aggressore è ormai lontano o l'offesa è cessata, la scriminante non opera.
- Proporzione ex ante: la proporzione tra difesa e offesa si valuta ex ante rispetto alle condizioni del momento, tenendo conto anche della diversa rilevanza dei beni in conflitto (vita/incolumità prevalgono su beni patrimoniali).
- Recidiva e attenuanti: la valutazione della recidiva richiede un giudizio concreto e motivato sulla pericolosità e sulla riprovevolezza del soggetto oltre il mero riscontro formale dei precedenti; il giudice può ritenere ostativa la concessione delle attenuanti generiche se prevalgono elementi negativi concreti.
- Pene sostitutive: il diniego di misure sostitutive non può basarsi unicamente sulla presenza di precedenti penali; il giudice deve svolgere una prognosi specifica e motivata circa l'idoneità della pena sostitutiva a perseguire la funzione rieducativa e a contenere il rischio di recidiva, esaminando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la concreta personalità del reo.
- Motivazione: quando si nega un beneficio (attenuanti, pene sostitutive, ecc.) il giudice del merito deve fornire motivazione puntuale e non meramente sintetica, richiamando gli elementi di fatto che giustificano il rifiuto.
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