Cassazione Penale, Ordinanza n. 03391/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un reato tributario, deducendo: 1) la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva e il vizio di motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta superfluità dell’escussione di una teste indicata dalla difesa; 2) la violazione di legge in relazione all’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa insisteva anche in memoria sul contenuto del ricorso, senza apportare elementi nuovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure riproponessero questioni già decise con motivazione immune da vizi logici o giuridici, osservando che la Corte territoriale aveva spiegato in modo puntuale perché la prova testimoniale fosse superflua e perché, per chiarire le cause della crisi di liquidità, sarebbero stati più pertinenti elementi documentali e contabili. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la negazione della particolare tenuità, valorizzando l’entità dell’imposta evasa, pari a 269.269 euro, ben oltre la soglia penalmente rilevante e non in prossimità minima della soglia, secondo il criterio richiamato dall’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000
La censura riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati tributari, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza alla luce della rilevanza dell’imposta evasa.
art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
"l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità"
Per i delitti tributari il giudice deve valutare in modo prevalente, ai fini della particolare tenuità, anche lo scostamento rispetto alla soglia di punibilità; tale scostamento deve essere minimale, cioè molto vicino alla soglia.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando l’offesa non sia qualificabile come tenue, in particolare per l’elevata entità dell’imposta evasa.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali si aggiunge, in difetto di assenza di colpa, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.
d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, art. 1, comma 1, lett. f), n. 3
Ha introdotto l’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, richiamato come disciplina applicabile alla valutazione della particolare tenuità nei reati tributari.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare censure già esaminate e respinte in appello con motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica.
- La dedotta mancata assunzione di una prova testimoniale non è rilevante quando il giudice di merito spieghi in modo non implausibile la superfluità della prova rispetto al compendio istruttorio già acquisito.
- Quando la questione riguarda la crisi economico-contabile di una società, la dimostrazione più diretta e significativa può derivare da documentazione contabile e fiscale, piuttosto che da ulteriori prove testimoniali.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto nei reati tributari, l’entità dell’imposta evasa e la distanza dalla soglia di punibilità assumono rilievo decisivo: la non punibilità è difficilmente configurabile se lo scostamento non è minimale e l’importo evaso è sensibilmente superiore alla soglia.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, salvo assenza di colpa non ravvisata dal giudice, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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