Sentenza del 28/09/2016 n. 4957 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Autotutela - Nullità - Reclamo - Accoglimento - Pretesa tributaria - Rinuncia - Contenzioso tributario - Imposte dirette - IRPEF.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la pretesa tributaria e l'avviso di accertamento, deducendone l'illegittimità. L'Ufficio ha accolto integralmente il reclamo, anche per ragioni di merito, determinando una rinuncia di fatto alla pretesa fiscale originaria. La questione riguardava inoltre la possibilità per l'Amministrazione di rinnovare o modificare un avviso viziato, senza nuovi elementi, e i limiti dell'autotutela.
La decisione
L'accoglimento integrale del reclamo comporta l'esaurimento del potere impositivo dell'Ufficio in relazione alla pretesa oggetto del reclamo. L'Amministrazione può rinnovare ex nunc un avviso nullo per correggere vizi formali, anche senza nuovi elementi, ma solo entro il termine previsto per l'accertamento, previa rimozione dell'atto originario, senza comprimere il diritto di difesa del contribuente, eludere un eventuale giudicato o violare il divieto di doppia imposizione sul medesimo presupposto. L'esito è quindi favorevole al contribuente rispetto alla pretesa originaria.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente modificazioni dell'avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell'Ufficio.
La limitazione alla modifica dell'accertamento per nuovi elementi non opera per un avviso nullo. L'Amministrazione può correggere i vizi formali e rinnovare l'atto ex nunc, ma solo entro i termini ordinari, previa annullamento dell'atto viziato e nel rispetto del diritto di difesa, del giudicato e del divieto di doppia imposizione.
Principio di autotutela amministrativa
L'Amministrazione può correggere i propri errori e rimuovere un atto nullo o viziato, ma l'esercizio dell'autotutela non può pregiudicare i diritti del contribuente né essere utilizzato per mantenere o duplicare una pretesa già integralmente abbandonata.
Divieto di doppia imposizione sul medesimo presupposto
L'Amministrazione non può far discendere due pretese impositive dallo stesso presupposto tributario mediante la reiterazione di un atto non previamente annullato.
Cassazione, sentenza n. 24620/2006
Conferma che il rinnovo dell'accertamento nullo è possibile per correggere vizi formali, purché avvenga nei termini, previa eliminazione dell'atto originario e senza violare il giudicato o il diritto di difesa.
Massime di principio
- L'accoglimento integrale del reclamo da parte dell'Ufficio, soprattutto quando fondato anche su ragioni di merito, può valere come rinuncia alla pretesa tributaria oggetto dell'atto e chiudere il relativo potere impositivo.
- L'Amministrazione può rinnovare un avviso nullo senza necessariamente disporre di nuovi elementi, ma soltanto per correggere vizi formali, entro i termini di legge e dopo avere annullato l'atto precedente.
- L'autotutela non può essere usata per eludere il contraddittorio, aggirare un giudicato o riproporre una doppia imposizione sullo stesso presupposto.
- In una situazione analoga occorre distinguere tra annullamento per vizi formali, che può consentire un nuovo accertamento nei termini, e accoglimento integrale per ragioni sostanziali, che normalmente esaurisce la pretesa oggetto del reclamo.
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