Sentenza del 01/02/2021 n. 543 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Soggetto Concessionario - Intimazione pagamento - Notifica PEC - Sottoscrizione digitale PADES - Mancata apposizione - Rileva - Sottoscrizione digitale CADES - Mancata apposizione - Rileva - Soggetto Concessionario - Conformità originale - Onere probatorio - Mancato assolvimento - Nullità insanabile - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'intimazione è stata dichiarata affetta da nullità insanabile perché il Concessionario non ha assolto l'onere della prova della conformità all'originale; conseguentemente l'atto notificato è privo di efficacia e annullato per nullità
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Intimazione di pagamento notificata a mezzo PEC per la quale mancava l'apposizione della sottoscrizione digitale in formato PAdES sull'atto e in formato CAdES ove necessario; il Concessionario non è riuscito a provare la conformità dell'atto all'originale, in violazione dell'onere probatorio
Norme richiamate
applicato per affermare che grava sul Concessionario l'onere della prova circa la conformità dell'atto notificato all'originale; senza prova la notifica non ha efficacia probatoria
Cassazione, sent. n. 10266/2018
giurisprudenza richiamata che conferma come l'assenza di sottoscrizione digitale PAdES/CAdES sui documenti notificati impedisca di dimostrare la conformità all'originale e possa determinare la nullità dell'atto
Massime di principio
- La mera ricevuta di avvenuta consegna PEC non sostituisce la prova della conformità all'originale: il concessionario deve allegare il documento con sottoscrizione digitale valida (PAdES o, se previsto, CAdES).
- In mancanza di firma digitale qualificata o di altra prova idonea della conformità, l'onere probatorio (art. 2697 c.c.) è considerato inadempiuto e l'atto è nullo in modo insanabile.
- Per evitare la nullità, il Concessionario deve custodire e produrre l'originale firmato digitalmente o i file firmati (PAdES/CAdES) e ogni elemento probatorio (hash, marche temporali, log di sistema) che dimostri l'integrità e l'origine dell'atto.
- Il destinatario deve verificare la presenza e la validità della sottoscrizione digitale sull'allegato ricevuto via PEC e, in caso di assenza, può impugnare l'intimazione per nullità.
- Se esistono prove alternative solide (es. firme elettroniche qualificate, marche temporali e log verificabili), esse possono supplire l'assenza del solo supporto cartaceo firmato, ma devono soddisfare il requisito della conformità all'originale.
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