Sentenza del 09/03/2018 n. 5765 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobile comunale locato di edilizia residenziale Applicabilità - Esclusione - Violazione dell'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Milano impugnava gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2001-2005 per immobili di edilizia residenziale pubblica di sua proprietà, situati nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese e concessi in locazione a famiglie meno abbienti. Sosteneva che gli immobili fossero esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e i), del d.lgs. n. 504/1992, in quanto destinati a finalità istituzionali e assistenziali non commerciali. Deduceva inoltre l'errata ripartizione dell'onere della prova e sollevava una questione di legittimità costituzionale, lamentando una disparità di trattamento rispetto agli IACP e agli immobili utilizzati direttamente per finalità assistenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione ICI richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente proprietario o possessore per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. La locazione a terzi esclude tale requisito, anche quando gli immobili siano destinati all'edilizia residenziale pubblica o a finalità assistenziali, perché il bene è utilizzato dal conduttore e la locazione costituisce comunque una modalità economicamente rilevante di godimento. L'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'esenzione gravava sul Comune di Milano. È stata dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità: per gli anni 2001-2005 non vi era disparità rispetto agli IACP, ai quali l'esenzione spettava solo a partire dal 1° gennaio 2008 in forza del d.l. n. 93/2008. Il Comune di Milano è stato condannato a rimborsare al Comune di San Giuliano Milanese le spese processuali, liquidate in 7.300 euro, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettere a) e i), d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione spetta agli immobili utilizzati direttamente dagli enti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e, per la lettera i), destinati ad attività assistenziali e ad altre attività protette svolte con modalità non commerciali.
Il semplice possesso dell'immobile e la sua destinazione astratta a finalità pubbliche o assistenziali non sono sufficienti. È necessario l'utilizzo diretto da parte dell'ente titolare dell'esenzione; la locazione o concessione a terzi esclude, di regola, il beneficio.
Art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504/1992
Per gli immobili degli IACP, nel periodo considerato, operava la riduzione d'imposta e non l'esenzione totale prevista dall'art. 7.
Art. 1, comma 3, d.l. n. 93/2008, convertito dalla l. n. 126/2008
Ha previsto, per i tributi maturati dal 1° gennaio 2008, l'estensione dell'esenzione ICI agli immobili degli IACP, senza incidere sugli anni precedenti oggetto della controversia.
Art. 3 Costituzione
La Corte ha escluso la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, ritenendo non comparabili gli immobili utilizzati direttamente dall'ente e quelli locati a terzi.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'esenzione grava sul soggetto che la invoca; pertanto il Comune proprietario doveva dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti agevolativi.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria fondata sull'uso istituzionale o assistenziale dell'immobile, non basta dimostrare la proprietà pubblica o la destinazione sociale del bene: occorre verificare se l'ente beneficiario lo utilizzi direttamente.
- La locazione o concessione dell'immobile a soggetti terzi normalmente esclude l'esenzione, anche quando il bene continui a essere destinato a finalità sociali, perché manca l'utilizzazione diretta dell'ente e sussiste un godimento economicamente rilevante.
- Chi invoca un'agevolazione fiscale deve provare puntualmente tutti i requisiti previsti dalla legge, inclusa la destinazione concreta e non commerciale dell'immobile.
- La parità di trattamento va valutata con riferimento alla disciplina vigente nell'anno d'imposta: modifiche normative successive non possono essere automaticamente applicate ai periodi precedenti.
- Situazioni solo apparentemente simili possono essere disciplinate diversamente se differiscono per modalità di utilizzazione del bene, soggetto utilizzatore o presenza di un rapporto locatizio; tale differenziazione non è di per sé irragionevole.
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