Cassazione Penale, Ordinanza n. 32485/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
All'imputato era stata attribuita la partecipazione a una rapina commessa in orario notturno da tre soggetti travisati, preceduta dal pedinamento della persona offesa. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistenti gli elementi indiziari a suo carico valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, ritenute lineari e coerenti, le immagini delle telecamere dell'ATAC e degli esercizi commerciali vicini, nonché l'identificazione mediante il tatuaggio recante la scritta "guerriero", la cui corrispondenza era stata verificata dalla polizia scientifica con esito di sostegno estremamente forte. Il ricorrente ha proposto un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi indiziari. Ha contestato, in sostanza, la ricostruzione probatoria già sottoposta alla Corte d'appello. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproduceva argomentazioni di merito già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza formulare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. La doglianza mirava quindi a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto apparente e non specifica la censura, perché reiterativa delle deduzioni di merito già affrontate dalla Corte d'appello. Ha inoltre reputato logica e congrua la motivazione impugnata, fondata su dichiarazioni della persona offesa corroborate da filmati di videosorveglianza e da elementi obiettivi e convergenti di identificazione, tra cui la corrispondenza del tatuaggio. La mancata presenza dei tre soggetti in alcuni fotogrammi è stata considerata compatibile con la copertura non continua delle telecamere e con le modalità del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La disposizione è richiamata quale base del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta non specifica e sostanzialmente diretta a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La disposizione è stata invocata per denunciare contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha escluso il vizio, rilevando la logicità e congruità della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca le medesime argomentazioni di merito già esaminate e disattese dal giudice d'appello senza formulare una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio quando la motivazione del giudice di merito abbia esaminato gli elementi rilevanti in modo congruo, logico e non manifestamente illogico.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono sostenere l'affermazione di responsabilità quando siano ritenute lineari e coerenti e risultino corroborate da riscontri oggettivi e convergenti, quali immagini di videosorveglianza ed elementi identificativi verificati tecnicamente.
- L'assenza di alcuni soggetti in singoli fotogrammi non rende di per sé illogica la ricostruzione probatoria quando sia spiegabile con la copertura non continua delle telecamere e con le concrete modalità del reato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32291/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32292/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32293/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32294/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32295/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32296/2026 del 31/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →