Cassazione Penale, Sentenza n. 16667/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati di associazione a delinquere finalizzata all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina (tra cui l'importazione di 620 kg da Colombia via porto di Gioia Tauro). Il ricorrente, tramite 13 motivi, ha dedotto: 1) ne bis in idem / litispendenza internazionale rispetto a un procedimento parallelo in Belgio e violazione della normativa UE (Decisione Quadro 2009/948/GAI e normativa di recepimento) e dell'art.50 Carta dei diritti UE; 2) questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia sull'eventualità di doppia persecuzione tra Stati membri; 3) tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato (art.335 c.p.p.) e conseguente inutilizzabilità degli atti; 4) violazione del diritto di partecipare al processo belga per effetto della consegna; 5) omessa traduzione dell'ordinanza in lingua fiamminga e relativo vizio dell'interrogatorio; 6–10) contestazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni e dei contenuti desunti dalla piattaforma criptata "SKY ECC" acquisiti tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI), con doglianze su modalità tecniche di acquisizione, mancata ostensione delle chiavi/strumenti di decriptazione e presunta violazione dei principi di proporzionalità, contraddittorio e garanzie difensive; 11–13) censure sull'identificazione degli utenti criptati e sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari (anche in ragione di revoca della misura in Belgio).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi per le seguenti ragioni principali: 1) la Decisione Quadro 2009/948/GAI e il d.lgs. di attuazione non attribuiscono diritti azionabili all'imputato tali da bloccare automaticamente la procedibilità in Italia; la litispendenza internazionale non impedisce l'esercizio della giurisdizione italiana salvo sentenza definitiva straniera; il rifiuto dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo in caso di pendenza di procedimento è facoltativo e non obbligatorio; 2) la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale e la questione pregiudiziale comunitaria sono manifestamente infondate perché manca la condizione di giudicato o una norma europea di interpretazione dubbia applicabile; 3) la tardività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato non determina automaticamente inutilizzabilità degli atti d'indagine: il rimedio previsto dall'art.335-quater c.p.p. richiede una specifica istanza e prova da parte dell'indagato, non proposta nel caso; 4) l'omessa traduzione dell'ordinanza non ha determinato nullità insanabile dato che la documentazione AIRE indicava cittadinanza italiana e l'interrogatorio ha dimostrato la comprensione della lingua; 5) le intercettazioni e i dati acquisiti tramite OEI dalla Francia (contenuti decrittati della piattaforma "SKY ECC") sono acquisizioni di elementi già legittimamente autorizzati dall'A.G. francese: rileva la presunzione di legittimità, il controllo italiano è limitato al rispetto dei principi fondamentali e dei diritti di difesa (non a un doppio scrutinio procedurale); non è richiesta una duplicazione dell'autorizzazione giudiziaria in Italia né la piena divulgazione delle tecniche informatiche usate per la decriptazione, salvo concrete contestazioni tecniche sull'autenticità; 6) la gravità indiziaria e l'identificazione dell'indagato sono state ritenute sufficientemente motivate dal Tribunale (fotografie, collegamenti familiari, riscontri di posizionamento e contenuti chat), per cui le censure difensive erano generiche e non persuasive. Di conseguenza la custodia cautelare è stata confermata e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
Decisione Quadro 2009/948/GAI
La Corte ha interpretato la Decisione Quadro come uno strumento volto a favorire consultazioni e accordi tra Stati membri per evitare procedimenti paralleli, senza però attribuire al singolo imputato un diritto processuale automatico di opposizione che impedisca alla magistratura nazionale di procedere, salvo accordo esplicito tra Stati.
d.lgs. 5 febbraio 2016, n.29 (attuazione Decisione Quadro 2009/948/GAI), art.11
L'art.11 riconosce effetti processuali solo se si raggiunge un accordo di concentrazione dei procedimenti; in assenza di consenso non scatta l'improcedibilità automatica.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art.50 (ne bis in idem)
Il divieto di doppio giudizio presuppone l'esistenza di un giudicato definitivo; non opera per impedire processi paralleli in fasi non definitive.
Legge 22 aprile 2005, n.69 (mandato d'arresto europeo), art.18-bis, comma 1, lett. b)
Il motivo di rifiuto alla consegna per pendenza di procedimento nello Stato richiesto è facoltativo e quindi non obbligatorio: la decisione spetta alla valutazione dello Stato richiesto.
art. 335 e art. 335-quater cod. proc. pen.
La tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato non determina di per sé l'inutilizzabilità degli atti; il rimedio di rettifica della data di iscrizione va attivato dall'interessato con l'onere probatorio e nei termini previsti (termine perentorio per la richiesta).
Il Tribunale osserva che l'acquisizione in esame non è la semplice acquisizione di documenti informatici ai sensi dell'art.234-bis ma il trasferimento di esiti di intercettazioni già autorizzate all'estero, ricondotto alla disciplina di cui all'art.270 c.p.p. e alle regole di cooperazione internazionale.
Direttiva 2014/41/UE e d.lgs. 21 giugno 2017, n.108
L'ordine europeo di indagine è uno strumento di cooperazione che si basa sulla reciproca fiducia; l'autorità dello Stato di emissione deve vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali, mentre lo Stato ricevente opera in presenza della presunzione di conformità salvo prova contraria.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-140/2020
Ha imposto limiti più rigidi all'acquisizione di dati di traffico (tabulati) e ha reso necessaria una revisione delle norme nazionali; la Corte ha tuttavia distinto i casi di acquisizione di dati esterni rispetto al trasferimento di esiti di intercettazioni autorizzate all'estero.
Regola il trasferimento e l'utilizzazione delle intercettazioni tra procedimenti diversi: il trasferimento di elementi già autorizzati in altro procedimento rientra nelle sue previsioni e non richiede duplicati di autorizzazione salvo limiti oggettivi.
art. 6 CEDU
Il vizio relativo al diritto di partecipare al processo in corso in uno Stato estero non può essere efficacemente dedotto in sede italiana quando riguarda fatti e garanzie del processo straniero; sono gli strumenti di cooperazione internazionale quelli idonei a garantire la partecipazione.
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento in altro Stato membro non impedisce automaticamente l'esercizio della giurisdizione in Italia: il divieto di doppio giudizio opera in presenza di giudicato definitivo o di specifici accordi tra Stati.
- Gli elementi probatori trasferiti tramite Ordine Europeo di Indagine e già autorizzati dall'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione godono di una presunzione di legittimità; il giudice italiano verifica soltanto il rispetto dei principi fondamentali e dei diritti di difesa, non la piena regolarità formale secondo la lex loci.
- La mera tardività della iscrizione nel registro delle notizie di reato non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli atti: il soggetto interessato deve attivare la procedura di rettifica (art.335-quater) e assumere l'onere probatorio nei termini previsti.
- La conoscenza effettiva della lingua e il comportamento dell'indagato nell'interrogatorio influiscono sull'obbligo di traduzione; l'omessa traduzione non è sempre causa automatica di nullità se il GIP poteva ritenere la comprensione della lingua.
- Le tecniche investigative e le modalità tecniche usate per ottenere decriptazioni (es. strumenti informatici, captatori) possono rimanere riservate salvo che la difesa non dimostri specifiche anomalie tecniche idonee a mettere in dubbio autenticità o integrità delle acquisizioni.
- In sede di contestazione dell'utilizzabilità di prove acquisite all'estero è necessario fornire elementi concreti e documenti del procedimento estero che dimostrino la illegittimità; censure generiche sui principi fondamentali non sono sufficienti.
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