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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00342/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando da un lato la mancanza di specificità del motivo ai sensi degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e dall'altro il difetto di previa deduzione in appello della censura, come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 17 febbraio 2025. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione della decisione di merito, assumendo che la dichiarazione di responsabilità sarebbe stata resa in inosservanza dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che la censura era formulata in modo generico e indeterminato: non indicava quali specifici elementi della motivazione fossero erronei o illogici, né consentiva di comprendere i rilievi mossi alla sentenza impugnata. Inoltre, la doglianza non risultava previamente dedotta come motivo di appello, come richiesto a pena di inammissibilità per il ricorso in cassazione quando si prospetti una questione non devoluta nei gradi precedenti.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla motivazione della declaratoria di responsabilità.

  • art. 581 c.p.p.

    La Corte lo richiama quale norma che impone requisiti di specificità del ricorso; la mancanza di tali requisiti rende il motivo generico e indeterminato.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È richiamato come base normativa dell'inammissibilità derivante dalla mancanza di specificità del motivo di impugnazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È richiamato per affermare che la censura non può essere proposta in cassazione se non è stata previamente dedotta come motivo di appello, pena l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: è inammissibile la doglianza che non individui con precisione gli errori della motivazione impugnata o non consenta al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto.
  • La generica deduzione di un vizio di motivazione, priva di correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata, integra mancanza di specificità del motivo e conduce all'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • In cassazione non sono proponibili censure non previamente devolute con l'appello, quando la legge richiede la previa deduzione del motivo a pena di inammissibilità.
  • L'inosservanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione comporta, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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