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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33815/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con un unico motivo che deduce violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità e dell'art. 192 c.p.p., nonché vizio di motivazione. Il ricorrente contestava l'utilizzo, da parte dei giudici di merito, dei verbali di arresto (atti irripetibili) come prova nella loro interezza, ritenendoli inesistenti o inutilizzabili oltre il contenuto irripetibile; lamentava inoltre l'attribuzione di maggiore valore probatorio alle individuazioni compiute in fase di indagine rispetto a quelle effettuate in dibattimento e sosteneva che la sola presenza dell'imputato nella cantina non fosse sufficiente a provare la responsabilità per il furto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo: i verbali relativi ad atti irripetibili (arresto, sequestro, perquisizione) vanno acquisiti al dibattimento e possono essere letti ai sensi dell'art. 511 c.p.p., ma hanno valore probatorio solo con riferimento all'attività irripetibile compiuta e ai provvedimenti adottati (momento, luogo e soggetti dell'arresto, atto materiale del sequestro ecc.), non per le dichiarazioni di terzi o per la ricostruzione investigativa ivi richiamata. Poiché la Corte di appello aveva dedotto la prova anche da parti non utilizzabili del verbale di arresto, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo esame; la corte di rinvio conserva piena autonomia di giudizio nel riesaminare il compendio probatorio, con il divieto di reiterare i vizi motivazionali censurati.

Norme richiamate

  • art. 511 cod. proc. pen.

    I verbali di atti irripetibili devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e possono essere letti in udienza, ma la loro efficacia probatoria è limitata all'attività irripetibile descritta nell'atto (es. momento, luogo e modalità dell'arresto, sequestro materiali).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione a questioni di utilizzabilità delle dichiarazioni e dei documenti; la Corte ha valutato la questione sotto il profilo dell'inutilizzabilità degli atti irripetibili oltre il loro contenuto essenziale.

  • Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006 (Greco)

    Principio secondo cui alcune attività della polizia giudiziaria (apprensione materiale, sequestro, privazione della libertà) sono irripetibili e cristallizzate in verbali il cui contenuto immediato e genuino non è riproducibile in dibattimento; la parte descrittiva dell'attività investigativa antecedente non ha lo stesso valore irripetibile.

  • Sez. 5, n. 15800 del 19/03/2019 (Thiam)

    Conferma che gli atti tipicamente considerati irripetibili (perquisizioni, sequestri, arresti) sono tali per la concreta attività materiale che non può essere riprodotta in dibattimento, sicché il verbale vale principalmente per quel risvolto.

  • Sez. 1, n. 23311 del 24/02/2015 (Mauro)

    Sottolinea che il verbale di arresto documenta l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'atto e non può essere utilizzato come prova delle indagini antecedenti richiamate nella parte giustificativa del verbale.

  • Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998 (Scuotto)

    Principio relativo alla possibilità per la corte di rinvio di riesaminare i fatti e le prove con piena autonomia, nel rispetto dei limiti imposti dalla decisione di annullamento.

  • Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012 (Montali)

    Indica che la corte di rinvio può procedere a nuovo esame del compendio probatorio, pur essendo vincolata a non ripetere i vizi motivazionali che hanno determinato l'annullamento.

Massime di principio

  • I verbali relativi ad atti di polizia giudiziaria indefettibilmente irripetibili (es. arresto, sequestro, perquisizione) possono essere letti in dibattimento ma hanno valore probatorio limitato alle circostanze materiali e agli effetti concreti dell'atto: non possono sostituire la prova di fatti o dichiarazioni che possono essere riprodotti in udienza.
  • Le dichiarazioni delle persone offese o di terzi riportate in verbali di atti irripetibili non dovrebbero essere usate come prova diretta se non rese o confermate in dibattimento; i giudici che attribuiscono maggiore peso a individuazioni o dichiarazioni raccolte in fase investigativa devono motivare logicamente perché ritengono quelle acquisizioni più affidabili rispetto a eventuali riscontri dibattimentali.
  • La sola presenza dell'imputato in un luogo collegato al reato (es. cantina) non è di per sé sufficiente a fondare una condanna per furto: occorrono elementi probatori che colleghino quella presenza al comportamento criminoso e alla sottrazione o alla tentata sottrazione.
  • Se una sentenza di merito si fonda su utilizzazioni indebite di verbali irripetibili, il rimedio tipico è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, e la corte di rinvio può rivalutare il materiale probatorio ma non può reiterare gli errori di motivazione censurati.
  • In fase dibattimentale il giudice deve operare una valutazione critica e ben motivata delle fonti di prova, distinguendo chiaramente tra fatti irripetibili documentati dagli atti di polizia giudiziaria e ricostruzioni investigative ripetibili o verificabili in aula.

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