Ordinanza n. 1724/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza n. 2 del 12.02.2026, prot. n. 5289 del 12.02.2026, successivamente notificata in data 12.03.2026, con la quale il Comune di Frattamaggiore, in persona del Commissario ad acta dott.ssa Raffaella Terrestre, ha ordinato ai ricorrenti la demolizione parziale delle opere abusive realizzate in difformità alle prescrizioni delle NTA, allegate al PRG, e al Regolamento edilizio sull'immobile ubicato alla via Riscatto n. 33 ed identificato nel locale catasto al foglio 3, particella n. 841; b) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compresi, per quanto possa occorrere, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 28807 del 08.10.2025 nonché la relazione tecnica prodotta dall'UTC, redatta a seguito di sopralluogo, prot. n. 28122 del 02.10.2025, e la comunicazione di conclusione del procedimento prot. n. 3443 del 30.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione parziale di opere abusive realizzate in difformità dalle prescrizioni urbanistiche ed edilizie
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che ha disposto la demolizione parziale di opere abusive realizzate sull'immobile sito in via Riscatto n. 33, in difformità dalle NTA allegate al PRG e dal Regolamento edilizio. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, la relazione tecnica dell'Ufficio tecnico comunale redatta a seguito del sopralluogo e la comunicazione di conclusione del procedimento. Il testo dà atto della sussistenza di un'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, la cui fondatezza è stata espressamente lasciata impregiudicata in sede cautelare. Non sono specificati gli ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Pur senza pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità né sulla fondatezza nel merito delle censure, il Collegio ha ritenuto prevalente il prospettato periculum in mora. La necessità di preservare la situazione di fatto, anche in considerazione del fatto che nella stessa udienza erano stati trattenuti in decisione altri due ricorsi contro la medesima ordinanza, ha ulteriormente giustificato la sospensione fino alla trattazione del merito. La discussione del ricorso è stata fissata alla prima udienza di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha accordato la sospensione valorizzando il periculum in mora, senza definire in questa fase le questioni preliminari e di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di un provvedimento impugnato valorizzando il periculum in mora, rinviando alla fase di merito la valutazione definitiva sulla fondatezza del ricorso e sulle eccezioni preliminari, compresa l'inammissibilità.
- Quando sono pendenti più ricorsi contro il medesimo provvedimento e la decisione di merito è imminente o comunque già fissata, l'esigenza di preservare la situazione di fatto fino alla trattazione può concorrere a giustificare la sospensione cautelare dell'atto.
Come è indicizzato
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