Ordinanza n. 579/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione”, nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Immobiliare Iocco di Iocco Vittorio & C. S.a.s. il 15/12/2022: per l'annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo, per il diretto contrasto con le previsioni di cui agli artt. nn. 6, 7 e 8 e ss del Regolamento segnatamente: (i) la Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1); e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui (ii) il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2); e (iii) il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3); (iv), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente (doc. 4); nonchè (ii) delle “Regole Tecniche - ART. 15-BIS DEL DL 27 GENNAIO 2022, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022, N. 25” emanate dal GSE e non oggetto di pubblicazione, nonché di tutti gli atti consequenziali, inclusi ove occorrer possa, le fatture emesse dal medesimo GSE a partire dal 7 ottobre 2022 in relazione ai conguagli sulla produzione da febbraio 2022 a giugno 2023; e per l'accertamento del difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15 bis del DL 4/2022 e per la conseguente nullità di tutti gli atti applicativi emanati dal GSE; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Immobiliare Iocco di Iocco Vittorio & C. S.a.s. il 12/6/2023: per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”) (doc. 11); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”) (doc. 12); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMMOBILIARE IOCCO DI IOCCO VITTORIO & C. S.A.S. il 23\4\2025 : per l’annullamento della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMMOBILIARE IOCCO DI IOCCO VITTORIO & C. S.A.S. il 22\4\2026 : per l'annullamento, previa sospensione delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026 e in data 27 marzo 2026; degli avvisi di pagamento inviati dal GSE da cui si evince la compensazione degli importi a titolo di extraprofitti con gli importi dovuti a titolo di incentivo; dell'avviso automatico generato dal portale GSE;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ARERA e GSE di attuazione del prelievo sugli extraprofitti dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, comprese fatture, diffide e avvisi di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel e i relativi atti presupposti e consequenziali, nonché, con motivi aggiunti, la deliberazione ARERA n. 143/2023/R/eel, il relativo Allegato A, le regole tecniche del GSE, le comunicazioni di fatturazione e gli avvisi di pagamento relativi agli extraprofitti. È stata inoltre prospettata l'illegittimità dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della l. n. 197/2022 per contrasto con numerose disposizioni costituzionali e del diritto dell'Unione europea, con richieste eventuali di rimessione alla Corte costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nell'ultima fase cautelare sono state contestate le diffide di pagamento, la compensazione degli importi richiesti dal GSE con gli incentivi dovuti e gli avvisi automatici generati dal portale GSE.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando al merito l'esame approfondito delle eccezioni pregiudiziali. Ha rilevato, anzitutto, che è almeno dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione amministrativa delle fatture, delle diffide e degli avvisi di pagamento adottati dal GSE, qualificati come atti esecutivi. Ha inoltre osservato che, trattandosi di ricorso collettivo e cumulativo, i presupposti cautelari non sono stati adeguatamente soggettivizzati rispetto alla posizione di ciascuna ricorrente. Quanto al pregiudizio finanziario derivante dalle compensazioni, il giudice ha ritenuto che gli operatori del settore, tenuti a una qualificata diligenza, avrebbero dovuto predisporre misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili in ragione del tempo di maturazione e del quadro normativo e disciplinare noto. Infine, ha considerato che l'eventuale recupero delle somme riscosse sarebbe comunque possibile in caso di successiva decisione di merito favorevole. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25
attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
È la base normativa degli interventi sugli extraprofitti dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, la cui legittimità è contestata nel giudizio.
È richiamata quale fonte normativa ulteriore per l'attuazione degli interventi sull'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione.
Regolamento (UE) 2022/1854 del 6 ottobre 2022
, sul tema degli interventi di emergenza nel settore energetico
Le ricorrenti ne prospettano il contrasto con la disciplina interna; la questione non è stata definita nell'ordinanza cautelare.
Costituisce la base processuale per la valutazione della domanda di sospensione, respinta per l'insussistenza dei presupposti cautelari.
Massime di principio
- In sede cautelare, la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione amministrativa di fatture, diffide e avvisi di pagamento adottati in fase esecutiva possono essere riservate al merito quando risultino almeno dubbie.
- In un ricorso collettivo e cumulativo, la tutela cautelare richiede che fumus e periculum siano puntualmente riferiti alla posizione concreta di ciascun ricorrente; la mera prospettazione indistinta del pregiudizio non è sufficiente.
- Il pregiudizio finanziario derivante da pretese economiche ragionevolmente prevedibili, alla luce del tempo di maturazione e del quadro normativo noto, non giustifica di per sé la sospensione cautelare quando l'operatore qualificato avrebbe potuto predisporre adeguate misure gestionali e organizzative.
- La possibilità di recuperare le somme eventualmente riscosse in caso di esito favorevole del giudizio di merito costituisce un elemento contrario alla configurabilità di un pregiudizio cautelare irreversibile.
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