Sentenza n. 7692/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, n. 685/2025, che aveva parzialmente accolto il ricorso contro la concessione quinquennale del fondo agricolo alla società appellante
Esito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
La società agricola concessionaria ha appellato la sentenza del TAR Sardegna che aveva ritenuto illegittima la concessione diretta di un compendio agricolo di 125.16.26 ettari, disposta dall’Agenzia Laore con determinazione n. 44 del 22 gennaio 2025 per cinque anni e con canone annuo di € 14.760,66. Il proprietario del fondo confinante aveva sostenuto in primo grado che il bene dovesse essere dismesso, con trasferimento prioritario a lui quale confinante oppure, in subordine, mediante procedura a evidenza pubblica. Il primo motivo d’appello deduceva violazione e falsa applicazione della l.r. Sardegna n. 13/2006 e dell’art. 18 del Regolamento Laore, nonché erronea valutazione dei fatti e contraddittorietà della motivazione: secondo l’appellante, ricorrevano i presupposti per l’affidamento diretto, poiché il bene sarebbe stato detenuto in buona fede e il detentore non interessato ad acquistarlo. Il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 34, commi 1, lett. e), e 2, c.p.a., sostenendo che il TAR avesse indebitamente vincolato l’esercizio della discrezionalità amministrativa, indicando se privilegiare la dismissione o la concessione e come assegnare il fondo. L’appellato ha inoltre formulato in replica richieste di fissazione di un termine perentorio per completare la dismissione e di una penalità giornaliera per ritardo.
La decisione
L’appello è respinto. Il primo motivo non coglie la ratio della sentenza: l’affidamento diretto previsto dall’art. 18 del Regolamento richiede che la detenzione in buona fede sussista in capo al soggetto beneficiario. Tale presupposto mancava sia perché gli ex soci della cooperativa concessionaria, dopo lo scioglimento della cooperativa e la scadenza del titolo, avevano continuato a occupare il fondo senza titolo, pur essendone consapevoli, sia perché la società Sant’Anna non aveva mai detenuto il bene ed era stata costituita dopo l’inizio dell’occupazione sine titulo. Il secondo motivo è infondato: il TAR non ha sostituito la propria scelta a quella dell’Agenzia né ha determinato il destinatario, i tempi o le modalità dell’assegnazione; ha richiamato i criteri che l’Agenzia si è imposta con il proprio Regolamento, secondo cui la dismissione è obiettivo prioritario e la concessione è residuale, fornendo così una legittima indicazione conformativa per la riedizione del potere ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., senza violare il comma 2. La successiva comunicazione dell’Agenzia del 11 settembre 2025, l’annullamento della concessione, l’avvio delle procedure di dismissione e la stima del compendio in € 930.000,00 sono richiamati a conferma del quadro; il giudice rileva inoltre che il valore stimato e l’estensione del fondo rendono evidente l’interesse pubblico all’alienazione rispetto a una concessione quinquennale per un canone modesto. Le richieste dell’appellato di fissare un termine per la dismissione e di imporre una penalità di € 500,00 al giorno sono inammissibili perché estranee all’oggetto dell’appello, che non è un giudizio di ottemperanza. La società appellante è condannata a pagare al proprietario confinante € 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti; spese compensate con l’Agenzia Laore.
Norme richiamate
art. 18 del Regolamento Laore per la dismissione e gestione ad esaurimento dei beni della riforma fondiaria
Va in particolare condiviso il ragionamento del TAR nella parte in cui si è motivato che difettava il presupposto della “detenzione in buona fede” del fondo, per du concorrenti ragioni.
L’affidamento diretto a trattativa privata presuppone una detenzione in buona fede del bene in capo allo stesso soggetto che dovrebbe ricevere l’affidamento; non basta che il bene sia stato in precedenza detenuto da soggetti diversi, né ricorre la buona fede se l’occupazione prosegue consapevolmente dopo la scadenza del titolo.
art. 1, comma 4, e art. 16 del Regolamento Laore per la dismissione e gestione ad esaurimento dei beni della riforma fondiaria
Il TAR non ha scelto al posto dell’Agenzia Laore se dismettere o concedere, né a chi eventualmente assegnare il bene, né con quali tempi e modalità, ma ha ricordato all’Agenzia l’ordine di priorità che la stessa Agenzia si è data con proprio regolamento.
Il Regolamento qualifica la dismissione come obiettivo prioritario e la concessione come attività residuale, limitata al tempo necessario per le procedure di cessione; tali criteri vincolano l’Agenzia nella riedizione del potere.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Si tratta della funzione conformativa propria di ogni statuizione ex art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., ben diversa dalla sostituzione, vietata dal comma 2, nell’esercizio ex novo di un potere mai attivato.
Il giudice può indicare, in funzione conformativa, i criteri legali già stabiliti dall’amministrazione ai quali essa deve attenersi nella riedizione del potere, senza sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di scelte discrezionali non ancora compiute.
Si tratta della funzione conformativa propria di ogni statuizione ex art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., ben diversa dalla sostituzione, vietata dal comma 2, nell’esercizio ex novo di un potere mai attivato.
Il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati non impedisce di richiamare i criteri regolamentari che l’amministrazione ha già stabilito per guidare la successiva riedizione del potere.
Tali richieste sono estranee all’oggetto del presente giudizio di appello, che non è l’ottemperanza della sentenza appellata.
Le domande dirette a ottenere misure esecutive e penalità per l’adempimento del giudicato non possono essere introdotte nelle memorie di un appello avente diverso oggetto; devono essere proposte nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando un regolamento ammette l’affidamento diretto di un bene a chi lo detenga in buona fede, il requisito deve sussistere in capo al soggetto giuridico beneficiario dell’affidamento; non può essere trasferito a una società di nuova costituzione dalla pregressa detenzione, anche se in buona fede, di soci o di un diverso soggetto.
- La prosecuzione consapevole dell’occupazione di un bene pubblico dopo la scadenza del titolo concessorio esclude la detenzione in buona fede richiesta per un successivo affidamento diretto.
- Il giudice, nel conformare la riedizione del potere ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., può richiamare i criteri e le priorità che la stessa amministrazione ha fissato nei propri atti regolamentari, purché non decida al suo posto le scelte discrezionali ancora da compiere, il destinatario o le modalità dell’azione.
- Le domande di fissazione di termini e di applicazione di penalità per ottenere l’esecuzione della sentenza non sono proponibili nell’appello avente ad oggetto la legittimità della decisione appellata, se non investono un giudizio di ottemperanza.
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