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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00060/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Messina, giudice dell'esecuzione, che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza d'appello, ritenendo che il beneficio fosse stato correttamente concesso e che la revoca non potesse colpire quella prima pena ma, semmai, la sospensione eventualmente riferita alla seconda condanna intervenuta nel quinquennio. Sosteneva inoltre che, ai fini del computo del quinquennio rilevante per la revoca, dovesse aversi riguardo alla data di commissione dei fatti-reato e non alla data di irrevocabilità della sentenza concessiva del beneficio. Infine, deduceva che il reato oggetto della pena sospesa revocata fosse già prescritto al momento della decisione del giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 168 c.p. nella ipotesi di revoca della sospensione condizionale per sopravvenuta condanna nel termine previsto dalla legge, precisando che il termine quinquennale va computato dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non dalla data del fatto. Ha inoltre escluso che, in sede esecutiva, possa essere fatta valere la prescrizione del reato una volta intervenuta l'irrevocabilità della sentenza di condanna. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    La revoca della sospensione condizionale opera anche quando il beneficio era stato originariamente concesso correttamente, se sopravviene una nuova condanna nei termini di legge previsti.

  • art. 163, comma 1, c.p.

    Il termine quinquennale o biennale rilevante ai fini della sospensione condizionale si computa dalla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio.

  • art. 161-bis c.p.

    La cessazione del corso della prescrizione è collocata, per le fattispecie cui si applica, alla pronuncia della sentenza di primo grado; nel caso esaminato la norma non era applicabile per ragioni temporali.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163 c.p. decorre dalla irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio, non dalla data di commissione del reato oggetto di quella sentenza.
  • La revoca della sospensione condizionale può riguardare una pena sospesa originariamente concessa in modo corretto, qualora sopravvenga una condanna nei termini stabiliti dall'art. 168 c.p.
  • In sede esecutiva non può essere dedotta la prescrizione del reato per contestare una revoca della sospensione condizionale quando la sentenza di condanna è già irrevocabile; il procedimento di revoca non può trasformarsi in un ulteriore grado di impugnazione.
  • È manifestamente infondato il ricorso che si risolva nel negare il senso univoco di norme già interpretate costantemente in senso contrario dalla giurisprudenza di legittimità, senza prospettare argomenti nuovi.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiCause di non punibilità
RamiEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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