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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28381/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 5 febbraio 2025. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 192 c.p.p., lamentando l'omessa motivazione sugli elementi di prova. Tuttavia, la sentenza di appello era stata resa ex art. 599-bis c.p.p. e la parte aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio, sui quali aveva raggiunto un accordo con il Procuratore generale. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto il ricorso proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge, poiché le preclusioni derivanti dalla rinuncia ai motivi di appello operano anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo intervenuta una definizione del giudizio di appello ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli sulla pena, non fosse consentito in cassazione devolvere questioni di motivazione e di prova estranee all'accordo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'omessa considerazione di eventuali cause di proscioglimento, ma non scrutinabile per effetto delle preclusioni derivanti dalla rinuncia ai motivi di appello.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la censura è stata ritenuta preclusa perché proposta oltre i limiti consentiti dopo l'accordo ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma che ha consentito la definizione del giudizio di appello mediante accordo sulla pena e rinuncia agli altri motivi, con conseguente limitazione della cognizione del giudice di secondo grado e preclusione delle questioni deducibili anche in cassazione.

  • Cassa delle Ammende

    Sanzione economica applicata al ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia dell'imputato ai motivi di appello nell'ambito dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. delimita in modo definitivo l'oggetto del giudizio di secondo grado ai soli motivi non rinunciati.
  • Le preclusioni derivanti dalla rinuncia ai motivi di appello si riflettono anche sul giudizio di legittimità, impedendo di dedurre in cassazione questioni estranee ai motivi residui, incluse quelle rilevabili d'ufficio.
  • Quando il ricorso per cassazione investe questioni non più devolvibili per effetto dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., esso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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