Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2761/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella, subordinando la misura alla disponibilità dello strumento di controllo elettronico (braccialetto). I motivi di ricorso dedotti dal difensore erano: (i) illegittimità della valutazione del pericolo di fuga, ritenuta dalla Corte basata sulla gravità del reato e sulle disponibilità economiche/logistiche anziché su elementi di fatto concreti (stabile dimora e centri di interesse in Italia); (ii) mancata motivazione sull'adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico; (iii) erronea applicazione di legge perché la Corte di appello subordinò l'esecuzione alla disponibilità del dispositivo senza verificarne previamente l'effettiva disponibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) il primo motivo è privo di specificità e in parte non consentito, essendo il sindacato in cassazione sull'appello avverso provvedimenti cautelari strumentali all'estradizione limitato a violazioni di legge e a fatti nuovi adeguatamente indicati; il ricorrente non ha indicato né dedotto fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare; (b) il secondo motivo è privo di specificità poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'adeguatezza e la proporzionalità richiamando il pericolo di fuga già valutato nel provvedimento impositivo; (c) il terzo motivo è privo di specificità perché il ricorrente non ha chiarito se l'ordinanza fosse stata eseguita o meno e quindi non ha dimostrato un interesse concreto alla censura sulla mancata verifica preventiva della disponibilità del braccialetto. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    art. 275-bis cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata quale fondamento della condizione posta dalla Corte di appello per la sostituzione della misura (disponibilità dello strumento di controllo elettronico); la Corte ha ritenuto legittimo subordinare gli arresti domiciliari alla disponibilità del dispositivo

  • art. 719 cod. proc. pen.

    La norma limita il sindacato in cassazione sui provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione alla sola violazione di legge, escludendo il ricorso per vizio di motivazione o per un diverso apprezzamento del materiale probatorio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e consente la comminazione di sanzioni pecuniarie in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per imporre il pagamento delle spese e della somma di euro 3.000

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Riferimento giurisprudenziale richiamato per escludere l'esonero dal pagamento della somma a titolo di sanzione pecuniaria, in assenza di ragioni di esonero

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di revoca/sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione è limitato a questioni di diritto: motivi generici o la mera richiesta di riconsiderare le valutazioni di fatto sono inammissibili
  • Per impugnare efficacemente tali ordinanze occorre indicare e documentare fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, che incidano concretamente sull'esigenza della misura; l'assenza di tali fatti rende il motivo privo di specificità
  • Il giudice di merito può subordinare la sostituzione della custodia alla disponibilità del controllo elettronico (art. 275-bis): la censura sulla mancata verifica preventiva della disponibilità del dispositivo richiede la dimostrazione di un interesse concreto (es. esecuzione/non esecuzione dell'ordinanza)
  • Le contestazioni sulla proporzionalità o adeguatezza della misura devono confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; se la Corte territoriale ha spiegato le ragioni (es. persistenza del pericolo di fuga), il vizio risulta difficilmente accoglibile in cassazione
  • Chi propone il ricorso deve curare la specificità dei motivi e non limitarsi a doglianze di massima su valutazioni probatorie o logiche altrui, altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile e si rischiano condanne a spese e sanzioni pecuniarie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.