Cassazione Civile, Ordinanza n. 12834/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto privato ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Roma, limitatamente al capo che aveva compensato per metà le spese di lite. Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per asserita assoluta carenza di motivazione sulla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della compensazione parziale delle spese. L'INPS, costituitosi con controricorso, ha eccepito in via preliminare la tardività dell'impugnazione, rilevando che il decreto di omologa, poi corretto per errore materiale, era stato notificato via PEC il 13 giugno 2024 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 6 novembre 2024, oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività e l'ha accolta. Ha ritenuto che il termine breve per impugnare decorresse dalla notifica del provvedimento al destinatario e che, essendo intervenuta la notifica il 13 giugno 2024, il ricorso notificato il 6 novembre 2024 fosse tardivo. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il motivo di merito sulla compensazione delle spese. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso, in relazione alla pretesa carenza assoluta di motivazione sul capo relativo alla compensazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato quale vizio processuale dedotto nel ricorso per cassazione
il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione del provvedimento al destinatario; la tardiva proposizione del ricorso ne comporta l'inammissibilità
richiamato implicitamente nel capo di condanna alle spese secondo soccombenza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Il termine breve per proporre impugnazione decorre, per tutte le parti del processo, dalla data in cui la notificazione del provvedimento si perfeziona nei confronti del destinatario, poiché gli effetti del procedimento notificatorio sono unitari e comuni alle parti del rapporto processuale.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione del provvedimento, l'impugnazione è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- L'eventuale correzione di errore materiale del provvedimento non esclude, di per sé, la decorrenza del termine breve dalla notificazione effettuata al destinatario, quando il ricorso sia stato proposto oltre il termine utile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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