Cassazione Penale, Ordinanza n. 19942/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, ma i ricorsi si sono limitati a riproporre i medesimi motivi già dedotti in appello. La decisione di merito era fondata su una c.d. doppia conforme e su una valutazione probatoria ritenuta solida, in particolare sulla chiamata di correo resa da un coimputato, ritenuta dalla Corte di merito ampiamente riscontrata da elementi individualizzanti. Le difese avevano prospettato ipotesi alternative: l'invio del documento originale di uno degli imputati da parte di ignoti, uno scambio di persona tra due fratelli, nonché alibi ritenuti falliti e riferiti a circostanze generiche e non pertinenti alla data del fatto. Nel ricorso si contestava, in sostanza, la tenuta della motivazione e la valutazione delle prove, ma la Cassazione ha ritenuto tali censure meramente alternative e non idonee a scardinare una motivazione priva di manifeste illogicità. È stata inoltre valorizzata la riconosciuta identificazione di tutti gli imputati da parte della persona offesa, considerata dalla Corte di merito quale ulteriore preciso riscontro della chiamata di correità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le censure si limitavano a reiterare motivi già proposti in appello e che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione coerente e non manifestamente illogica, basata su chiamata di correità riscontrata, riscontri individualizzanti, querela della persona offesa, esito delle indagini di polizia giudiziaria e riconoscimento degli imputati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato implicitamente dal tipo di censure proposte in cassazione, ma il testo non ne contiene citazione espressa; non determinabile con certezza una specifica interpretazione normativa dal solo estratto
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata, è esposto a declaratoria di inammissibilità.
- In presenza di doppia conforme, la censura deve evidenziare specifiche illogicità manifeste o vizi decisivi della motivazione; mere ipotesi difensive alternative, non supportate da concreti elementi di segno contrario, non sono sufficienti a sovvertire la decisione di merito.
- La chiamata di correo può costituire valido elemento di prova quando trovi riscontro in dati individualizzanti e in ulteriori elementi convergenti, come il riconoscimento della persona offesa, la querela e gli esiti delle indagini di polizia giudiziaria.
- Quando il giudice di merito valorizza un compendio probatorio unitario e coerente, il giudice di legittimità non può sostituire una diversa lettura del fatto se non nei limiti del vizio motivazionale manifestamente apprezzabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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