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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45960/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere; deduceva che i termini massimi di fase per la custodia cautelare erano decorso e che, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, del codice di procedura penale, dovevano aggiungersi 21 giorni residui non utilizzati nella fase delle indagini preliminari alla fase del giudizio di primo grado, con conseguente perdita dell'efficacia della misura.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del meccanismo "osmotico" previsto dall'art. 303 c.p.p.: essendo intervenuto il decreto di giudizio immediato (30/11/2020) e successivamente l'ammissione al rito abbreviato (14/7/2021), la fase si è articolata in due segmenti distinti con termini diversi. Dal conteggio risultava che, dalla fase delle indagini preliminari, residuavano oltre sei mesi non fruiti (utilizzabili ai sensi del meccanismo previsto), pertanto non si era verificata la scadenza dei termini né per la fase ordinaria né per la porzione successiva riconducibile al rito abbreviato; perciò la custodia cautelare non è divenuta inefficace. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la sentenza va comunicata al detenuto.

Norme richiamate

  • art. 303, comma 1, lett. b), n. 2 e n. 3 bis, cod. proc. pen.

    Disciplina il termine di fase per il giudizio di primo grado e prevede, per taluni reati gravi (art. 407, comma 2, lett. a)), un aumento fino a sei mesi da imputare prioritariamente alla fase precedente non utilizzata ovvero, per la parte residua, ai termini della fase di cassazione; il meccanismo ha natura "osmotica" e unidirezionale: può essere utilizzato per la porzione della fase precedente all'instaurazione del rito abbreviato ma non retroagisce su tale porzione dopo l'ammissione del rito abbreviato.

  • art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

    Elenca i reati di particolare gravità per i quali è possibile applicare il meccanismo di prolungamento dei termini di fase (ossia l'aumento fino a sei mesi previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis).

  • art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, nel calcolo del limite massimo complessivo della custodia cautelare (es. nelle ipotesi di sospensione dei termini), non si deve tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis; ciò serve a evitare un allungamento complessivo della custodia cautelare rispetto ai limiti stabiliti.

  • art. 303, comma 4, cod. proc. pen.

    Fissa il termine massimo complessivo della custodia cautelare in rapporto alla pena edittale: rappresenta il limite invalicabile entro cui deve rimanere la durata complessiva della misura, anche tenendo conto del meccanismo osmotico.

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Ha riguardo alla possibilità di proporre appello ex art. 310 c.p.p. contro l'ordinanza che riguarda misure coercitive; qui è la norma procedurale richiamata per l'appello al Tribunale per il riesame.

  • art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli argomenti di diritto dedotti a pena di inefficacia; la Corte ha ritenuto che i motivi non contestassero specificamente la motivazione delle ordinanze impugnate, rendendo il ricorso aspecifico.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì irrogato sanzione pecuniaria per colpa processuale, richiamando la giurisprudenza costituzionale.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di comunicare la sentenza al detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la comunicazione secondo tale norma.

Massime di principio

  • La sequenza processuale conta: se il rito abbreviato è ammesso dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, la fase si articola in segmenti distinti e i termini previsti per ciascun segmento vanno applicati separatamente.
  • Il meccanismo "osmotico" dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis consente di utilizzare fino a sei mesi non consumati nella fase precedente, ma tale estensione è imputabile prioritariamente alla fase precedente o, se residua, ai termini di cassazione; non può retroagire per modificare il calcolo delle porzioni di fase già concluse alla data di instaurazione di un rito speciale.
  • L'ammissione al rito abbreviato determina l'applicazione, dalla data dell'ordinanza di ammissione, dei termini ridotti previsti per il rito abbreviato (art. 303, lett. b-bis); tali termini non si applicano retroattivamente alla porzione di fase precedente all'ammissione.
  • Nel verificare il superamento del termine massimo complessivo della custodia cautelare (anche in ipotesi di sospensione), non si deve considerare l'ulteriore termine previsto dal n. 3 bis dell'art. 303: ciò preserva il limite complessivo stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Per impugnazioni contro provvedimenti cautelari è essenziale la specificità dei motivi: argomenti generici o che non si confrontano con la motivazione del giudice rendono il ricorso inammissibile.
  • La scelta dell'imputato di chiedere un rito speciale (es. abbreviato) può incidere sui termini futuri ma non può essere usata dalla difesa per ricalcolare retroattivamente i termini già decorso in porzioni precedenti della stessa fase.
  • Avverso ricorsi manifestamente infondati o aspecifici la Corte può irrogare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa processuale; la difesa deve valutare la concretezza e la specificità degli argomenti prima di proporre ricorsi.

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