Sentenza n. 5809/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: a) del provvedimento n° -OMISSIS- con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha emesso informativa interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 D.lgs. n. 159/2011 nei confronti della ricorrente società; b) d'ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, comunque lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per l’annullamento dell’informativa interdittiva, contestando con un unico motivo l’insussistenza di elementi sufficienti a dimostrare il rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso. Ha dedotto che l’amministratore unico e la moglie erano incensurati e che i rapporti di parentela dell’amministratore, della moglie e di alcuni dipendenti con soggetti indicati come appartenenti o vicini al clan non potevano, da soli, fondare la prognosi interdittiva. Ha inoltre contestato la rilevanza dei pregiudizi penali o di polizia riferibili ai familiari, in assenza di analoghi precedenti a carico dell’amministratore e della moglie.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittima la prognosi prefettizia perché fondata su un quadro indiziario articolato, convergente e valutato unitariamente. Ha considerato rilevanti: gli stretti legami familiari dell’amministratore con più soggetti indicati negli atti giudiziari come appartenenti o vicini al clan; le risultanze investigative secondo cui la società sarebbe riconducibile al clan, avrebbe investito proventi illeciti e sarebbe stata esentata dalle estorsioni imposte alle altre imprese funebri del territorio, con conseguente vantaggio concorrenziale; il legame di tre dipendenti su quattro con il medesimo contesto criminale; e il ruolo di un soggetto gravato da rilevanti precedenti nella fase di costituzione della società. La mera incensuratezza dell’amministratore e della moglie non è stata ritenuta decisiva, poiché l’interdittiva non è una sanzione personale e non richiede l’accertamento di responsabilità penale. Il rischio è valutato secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non”, sulla base degli indizi nel loro complesso; il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prefettizia è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, vizi non riscontrati. Spese compensate per la complessità e particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
E, d’altra parte, l’art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011 statuisce che il Prefetto competente estende gli accertamenti anche ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa, ivi compresi i componenti familiari.
Gli accertamenti prefettizi possono estendersi ai familiari quando questi risultino in grado di determinare, anche in qualsiasi modo, le scelte e gli indirizzi dell’impresa.
Ebbene, l’avviso del Collegio è che il provvedimento qui in contestazione poggi su un quadro indiziario sufficientemente grave e robusto, e come tale senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.
L’interdittiva antimafia può essere adottata sulla base di un quadro indiziario grave e robusto che sostenga una prognosi ragionevole e proporzionata di rischio di infiltrazione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto soddisfatto tale presupposto.
Massime di principio
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa è oggetto di una prognosi probabilistica, fondata sul criterio del “più probabile che non”, e non richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio né l’accertamento della responsabilità penale dell’amministratore o del titolare dell’impresa.
- I rapporti di parentela con soggetti affiliati, organici o contigui a contesti mafiosi non sono irrilevanti in via presuntiva: possono concorrere a fondare l’interdittiva quando, per natura, intensità e caratteristiche concrete, unitamente agli altri elementi, rendano plausibile l’influenza criminale sulle scelte dell’impresa.
- La valutazione prefettizia deve considerare unitariamente gli elementi concreti emersi dall’istruttoria: la lettura isolata o parcellizzata dei singoli indizi può far perdere la rilevanza che essi assumono nel loro collegamento sistematico.
- L’interdittiva antimafia non è una misura sanzionatoria personale; l’incensuratezza dell’amministratore e dei familiari non esclude il rischio quando il complesso degli elementi investigativi e indiziari supporti una prognosi concreta e attuale di condizionamento.
- Il sindacato giurisdizionale sulla prognosi prefettizia di infiltrazione mafiosa riguarda la manifesta illogicità, irragionevolezza o il travisamento dei fatti; non sostituisce la valutazione amministrativa quando essa sia sorretta da un’istruttoria congrua e da indizi convergenti.
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