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Ordinanza

Ordinanza n. 2301/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Siena nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali dell'8, 21 e 28 gennaio 2026, decreti ministeriali disciplinanti l'accesso e la formazione della graduatoria per Medicina e Chirurgia, atti della procedura selettiva e prova di ammissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione per l'ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, non ha conseguito alcuna sufficienza nelle tre discipline del semestre filtro — Biologia, Chimica e Fisica — ed è rimasto escluso dalla graduatoria nazionale. Ha impugnato le graduatorie, i decreti ministeriali, il bando universitario, gli atti delle commissioni, le prove, i verbali di correzione e gli ulteriori atti della procedura, chiedendo anche l'ammissione con riserva e in sovrannumero. Le censure riguardavano, tra l'altro, il mancato arrotondamento del voto di Chimica pari a 17,9; la rilevanza del percorso universitario pregresso; il mancato scorrimento sui posti residui; la violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025, del bando e dell'autovincolo; l'illegittima modifica postuma dei criteri di formazione della graduatoria mediante il d.m. n. 1115/2025; la violazione della par condicio e dell'anonimato per le modalità di identificazione, consegna e correzione degli elaborati; l'assenza di collegialità e di verbali di correzione; la difformità dell'offerta didattica tra gli atenei; la mancata disponibilità della documentazione relativa alla correzione; la difficoltà e la sproporzione delle prove; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra università statali, università non statali e corsi in lingua inglese. Le irregolarità nello svolgimento delle prove, non specificamente articolate nella parte motivazionale del ricorso, sono state ritenute mere deduzioni fattuali e non specifici motivi di censura.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto che l'arrotondamento dei voti previsto dall'art. 6, comma 3, del d.m. n. 418/2025 operi soltanto ai fini della registrazione nella carriera universitaria e non consenta di superare una prova insufficiente né incida sulla graduatoria; riconoscere l'arrotondamento a voti inferiori alla sufficienza determinerebbe, anzi, una disparità rispetto ai candidati che hanno effettivamente raggiunto la soglia richiesta. Il percorso universitario pregresso può rilevare per l'iscrizione ad anni successivi o per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza, ma non esonera dalla selezione nazionale. Il mancato scorrimento sui posti residui è stato ritenuto coerente con l'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, garantire la continuità didattica e consentire il recupero dei crediti del semestre filtro, esigenze bilanciabili con il principio di saturazione dei posti. Il d.m. n. 1115/2025, pur modificando successivamente le modalità di formazione della graduatoria, è stato ritenuto non manifestamente irragionevole e non lesivo della par condicio: ha ampliato la platea degli idonei, mantenendo comunque la precedenza dei candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie e articolando la graduatoria in sezioni e fasce coerenti con il diverso grado di merito. Il ricorrente, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non avrebbe comunque ottenuto l'ammissione sulla base delle regole originarie e non ha dimostrato che l'applicazione delle modifiche abbia inciso negativamente sulla sua posizione. Le censure sull'anonimato sono state ritenute ipotetiche e non supportate da elementi concreti idonei a dimostrare una possibilità effettiva di collegare gli elaborati ai candidati o di alterare la valutazione; la procedura prevedeva contenitori sigillati, presenza di studenti sorteggiati, rilevazione informatizzata CINECA, risposte predeterminate e criteri uniformi. Le contestazioni sulla collegialità, sui verbali, sulla didattica e sulla difficoltà delle prove sono state giudicate generiche o riconducibili a valutazioni tecnico-discrezionali non macroscopicamente illogiche. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza, essendo la differenziazione tra categorie di atenei e corsi giustificata dalla prima applicazione graduale della riforma e da ragioni organizzative. L'ammissione in sovrannumero non è stata ritenuta coerente con censure aventi portata demolitoria sull'intera procedura e comunque non può attribuire cautelarmente un'utilità superiore a quella conseguibile nel merito. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del MUR, con termini perentori. Ha ordinato al MUR, al CINECA e alle università il deposito di chiarimenti e documenti sulle risposte corrette, i sinonimi ammessi, le procedure e i criteri di correzione, il sistema informatico e i verbali delle operazioni di correzione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per euro 500,00 a favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato e per euro 400,00 a favore dell'Università di Modena e Reggio Emilia; sono state compensate nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dal ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la relativa domanda non è stata accolta nella fase cautelare.

  • art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025

    L'arrotondamento del voto opera esclusivamente per la registrazione nella carriera universitaria e non incide sul superamento della prova o sulla formazione della graduatoria.

  • art. 7, comma 1, d.m. n. 418/2025

    Prevede, secondo la disciplina originaria, il conseguimento della sufficienza nelle tre materie del semestre filtro ai fini dell'accesso alla graduatoria.

  • art. 10 d.m. n. 418/2025

    Attribuisce rilievo al percorso universitario pregresso degli studenti già iscritti ai fini dell'assolvimento della frequenza, non quale esonero dalla selezione.

  • art. 4 d.m. n. 1115/2025

    Stabilisce criteri uniformi per il conseguimento dei crediti formativi mancanti, la cui acquisizione condiziona il mantenimento dell'immatricolazione.

  • punto 15 dell'Allegato 1 al d.m. n. 1115/2025

    Prevede la destinazione dei posti residui, dopo la chiusura della graduatoria, a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi al primo, senza ulteriori scorrimenti.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione dalla riforma delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva dei presupposti per la rimessione.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992

    Costituisce la base normativa della rilevazione del fabbisogno professionale sanitario e dell'accordo Stato-Regioni richiamati nella procedura.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami quando l'elevato numero dei destinatari rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, imponendo comunque l'indicazione nominativa dei controinteressati.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha escluso, in sede cautelare, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega non imponesse l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive e non arbitrarie connesse alla prima applicazione della riforma.

  • artt. 34 e 97 Cost.

    Le dedotte violazioni non sono state ritenute adeguatamente specificate né concretamente incidenti sulla posizione del ricorrente.

Massime di principio

  • In una procedura nazionale di accesso universitario, l'arrotondamento previsto per la registrazione del voto nella carriera non può essere utilizzato per trasformare un voto insufficiente in una sufficienza né per consentire l'inserimento in graduatoria, salvo un'espressa previsione normativa in tal senso.
  • Il percorso universitario pregresso e gli esami già sostenuti in altri corsi possono rilevare per la frequenza o per l'iscrizione ad anni successivi, ma non determinano, in assenza di una specifica previsione, l'esonero da una successiva selezione nazionale per l'accesso programmato.
  • La scelta di chiudere la graduatoria e non disporre ulteriori scorrimenti sui posti residui può essere ritenuta legittima quando sia giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, garantire la continuità didattica e consentire il regolare svolgimento del percorso formativo, purché il bilanciamento con l'interesse alla copertura dei posti non sia manifestamente irragionevole.
  • La modifica successiva dei criteri di formazione di una graduatoria può superare la verifica cautelare di legittimità quando ampli la platea degli idonei, preservi la posizione dei candidati che avevano conseguito i requisiti originariamente previsti e mantenga una graduazione coerente con il diverso livello di merito, senza alterare le modalità di svolgimento e valutazione delle prove.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non può essere desunta da una mera possibilità astratta di collegamento tra elaborato e candidato; occorrono elementi concreti dai quali emerga un'effettiva possibilità di identificazione e di incidenza sull'imparzialità della correzione.
  • Quando le censure cautelari investono l'intera procedura selettiva e, se fondate, ne imporrebbero la riedizione, l'ammissione individuale in sovrannumero può essere negata perché incompatibile con la natura demolitoria delle doglianze e perché la tutela cautelare non può attribuire al ricorrente un'utilità superiore a quella conseguibile con l'eventuale accoglimento nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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