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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25906/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato riqualificato di cui all'art. 474 c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna, previa riqualificazione del fatto dall'originaria imputazione di cui all'art. 517 c.p. al reato di cui all'art. 474 c.p. Il ricorso articolava due motivi: il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma secondo la Corte si limitava a enunciazioni generiche senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata; il secondo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, della particolare tenuità del fatto e della pena sostitutiva, ma anche tale censura è stata ritenuta apodittica e priva di reale sviluppo argomentativo.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Norma sostanziale ritenuta correttamente applicata in appello, a seguito della riqualificazione dell'originaria imputazione.

  • art. 517 c.p.

    Originaria imputazione poi riqualificata nel reato di cui all'art. 474 c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente per chiedere la speciale tenuità del fatto, ma la censura è stata dichiarata generica.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a formule assertive o mere ripetizioni di doglianze già formulate, senza un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione deve essere specifica e argomentata: non basta affermare in modo apodittico l'erroneità della decisione di merito.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio, compreso il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, della particolare tenuità del fatto e delle pene sostitutive, devono essere sorrette da una critica effettiva delle ragioni esposte dal giudice di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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