Cassazione Penale, Sentenza n. 19906/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per cassazione sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione. Lamenta che il reato contestato sia di natura istantanea con decorrenza da gennaio 2011 e che la Corte non abbia adeguatamente distinto tra "invasione" e "occupazione", ritenendo pertanto erroneamente non intervenuta la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 633 c.p. e della giurisprudenza consolidata, l'"invasione" indica l'introduzione arbitraria ("contra ius") e l'"occupazione" ne è l'estrinsecazione materiale; se l'occupazione perdura nel tempo il reato ha natura permanente e la permanenza cessa solo con l'allontanamento dell'autore o con la sentenza di condanna. Nel caso concreto non è risultata alcuna prova di allontanamento dall'immobile, dove la ricorrente dimorava stabilmente, pertanto il reato è stato ritenuto permanente e protrattosi fino alla sentenza di primo grado del 9/3/2023: la prescrizione non era decorso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La nozione di "invasione" non richiede violenza fisica ma l'introduzione arbitraria "contra ius"; l'"occupazione" è l'estrinsecazione materiale dell'invasione e, se protratta, configura reato di natura permanente la cui cessazione avviene solo con l'allontanamento o con la condanna.
Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019-01
Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019-01
Giurisprudenza che conferma la qualificazione dell'invasione/occupazione come reato permanente quando l'occupazione perdura nel tempo.
Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025, Gargiulo, Rv. 288849-01
Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025, Gargiulo, Rv. 288849-01
Ulteriore pronuncia che ribadisce che la protrazione dell'occupazione oltre la sentenza di condanna può integrare ipotesi ulteriori di reato e che la natura permanente interrompe la decorrenza della prescrizione fino alla cessazione effettiva.
Massime di principio
- Nei reati di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) va valutata la distinzione tra "invasione" (atto iniziale di introduzione arbitraria) e "occupazione" (prosecuzione materiale): se l'occupazione perdura il reato è permanente.
- La prescrizione del reato permanente decorre dalla cessazione della permanenza: occorre provare l'effettivo allontanamento prima del termine prescrizionale per fondare la declaratoria di prescrizione.
- La semplice data di prima introduzione (es. gennaio 2011) non determina automaticamente la decorrenza della prescrizione se l'occupazione si è protratta nel tempo.
- Per contestare con successo la perdurante natura del reato è necessario fornire elementi di fatto (prove) dell'interruzione dell'occupazione: dichiarazioni formali non supportate da fatti difficilmente convincono il giudice.
- La continuazione del comportamento illecito dopo una sentenza di condanna può integrare una nuova fattispecie autonoma; pertanto la sentenza di condanna costituisce anche elemento di cessazione/prosecuzione rilevante ai fini prescrizionali.
- In sede di impugnazione in Cassazione il motivo che si limiti a rilevare la natura istantanea del reato senza confutare la motivazione probatoria sulla permanenza è destinato ad essere ritenuto manifestamente infondato.
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