Cassazione Penale, Sentenza n. 13318/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato le misure cautelari (divieto di avvicinamento con dispositivi di controllo elettronico; divieto di dimora poi revocato dal GIP) ritenendosi erroneamente applicata la fattispecie degli atti persecutori (stalking). La difesa deduce che i comportamenti contestati rientrano in un contesto di conflittualità reciproca e di esercizio legittimo di azioni giudiziarie (cd. stalking giudiziario escluso quando vi sia conflittualità bilaterale e manchi finalità persecutoria unilaterale). Critica inoltre la motivazione del Tribunale per non aver distinto adeguatamente tra iniziative giudiziarie legittime della parte offesa e condotte vessatorie dell'indagato. Successivamente sono stati depositati motivi nuovi, lamentando: a) la mancata autonoma valutazione dell'impatto psicologico dell'unico episodio minaccioso; b) violazione dell'art. 292 lett. c) per mancata replica circa il rilevante intervallo temporale tra l'ultimo episodio e l'applicazione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che l'ordinanza impugnata contenga motivazione ampia e congrua circa i gravi indizi di colpevolezza, fondati su un complessivo atteggiamento vessatorio dell'indagato - comprese minacce e molestie del febbraio 2024 e numerose iniziative giudiziarie pretestuose - e sul superamento della soglia dell'esercizio fisiologico del diritto (abuso del processo). Il Tribunale ha distinto le condotte delle parti, ritenendo le azioni dell'indagato dirette a nuocere e caratterizzate da falsità o pretestuosità, mentre gli atti della presunta vittima risultavano legittimi. I motivi nuovi depositati sono dichiarati inammissibili per essere inediti rispetto al ricorso originario. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00 (somma equo-congrua).
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. lett. c)
Norma richiamata per giustificare le esigenze cautelari (misure restrittive disposte dal GIP e confermate in sede di riesame). Il Tribunale ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari in presenza di gravi indizi e pericolosità attuale.
Norma che delinea il reato di atti persecutori (stalking). La Corte conferma che la fattispecie può manifestarsi anche mediante persistente esercizio di iniziative giudiziarie abusive qualora tali condotte, nella loro reiterazione e complessità, determinino uno stato di prostrazione o ansia nella vittima.
Richiamato per distinguere l'esercizio legittimo di un diritto (scriminante) dall'abuso del diritto: l'esercizio del diritto di difesa è tutelato, ma quando si supera il confine legittimo e si configura abuso del processo non opera la scriminante.
art. 24 Cost.
Riferimento al diritto di difesa: affermato che l'accesso alla giustizia è garantito, ma non può essere strumentalizzato in modo da configurare abusi che integrino reato.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione alla tutela del giusto processo e al diritto di difesa; però la giurisprudenza richiede che l'esercizio di tali diritti non si tramuti in condotte penalmente rilevanti se abusive.
art. 292 cod. proc. pen. lett. c)
Norma invocata dal ricorrente per lamentare insufficiente risposta del giudice a specifiche doglianze in sede di riesame; la Corte ha ritenuto la censura infondata poiché il Tribunale ha adeguatamente esaminato la questione del lasso temporale e le esigenze cautelari.
Massime di principio
- La reiterazione di iniziative giudiziarie, anche se svolte in ambito processuale, può integrare atti persecutori quando assumono connotazione pretestuosa, falsa o strumentale e sono idonee a provocare uno stato di ansia/prostrazione nella vittima: non è escluso lo 'stalking giudiziario'.
- L'esercizio del diritto di difesa non è scriminante se si configura abuso del processo: la legittimità delle azioni giudiziarie va valutata caso per caso, considerando intenti, ripetitività e contenuto delle iniziative.
- La presenza di conflittualità reciproca non esclude automaticamente il reato di atti persecutori: è necessario che emerga una finalità persecutoria unilaterale o condotte dell'una parte dirette a nuocere e non semplici atti difensivi.
- In sede di impugnazione è fondamentale concentrare i motivi fin dall'origine: nuovi motivi introdotti tardivamente possono essere dichiarati inammissibili se non funzionalmente connessi ai motivi originari.
- Il giudice del riesame deve fornire motivazione specifica su elementi come l'impatto psicologico sulla vittima e il nesso causale tra condotte contestate e stato d'ansia; tuttavia, una motivazione ampia e puntuale sul complesso delle condotte può rendere infondate le censure sulla insufficiente valutazione.
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