Cassazione Civile, Ordinanza n. 17630/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di euro 2.233,79, oltre accessori, a titolo di retribuzioni relative al mese di aprile 2013. La società datrice di lavoro propose opposizione al decreto ingiuntivo, ma l'opposizione fu respinta in primo grado e la decisione fu confermata in appello. La società ricorse quindi per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti depositarono un verbale di conciliazione sindacale del 27 settembre 2021, con cui definirono la lite e convennero anche la reciproca compensazione delle spese ulteriori dei giudizi pendenti. Il ricorso in cassazione è quindi rimasto privo di oggetto per intervenuto accordo transattivo.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto in sede sindacale dopo la proposizione del ricorso per cassazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente travolgimento della sentenza impugnata e venir meno della sua efficacia. Ha inoltre rilevato che, in base all'accordo delle parti sulle spese, non occorreva provvedere su di esse, e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale meccanismo non opera quando il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo negoziale.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione non si conclude con rigetto, inammissibilità o improcedibilità, ma con declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accordo tra le parti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato, ma nel caso concreto non ne ricorrono i presupposti.
Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018
In caso di definizione convenzionale della controversia nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
Cass. n. 24632 del 2019
Conferma che il raddoppio del contributo unificato non opera quando la definizione del giudizio avviene per cessazione della materia del contendere derivante da accordo negoziale.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono convenzionalmente la controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, poiché l'accordo sostituisce la regolamentazione giudiziale impugnata e ne determina la caducazione.
- La cessazione della materia del contendere a seguito di accordo delle parti rende inutile la prosecuzione del giudizio e fa venir meno l'efficacia della sentenza impugnata.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è applicabile solo quando il ricorso per cassazione sia respinto nel merito o dichiarato inammissibile/improcedibile; non opera se il processo si estingue per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Quando le parti concordano la compensazione delle spese nei giudizi pendenti, il giudice di legittimità non deve provvedere ulteriormente sulle spese.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone un accordo sopravvenuto idoneo a sostituire la disciplina controversa e a eliminare l'interesse alla decisione nel merito.
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