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Ordinanza

Ordinanza n. 1545/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Puglia, Sez. II, n. 106 del 10 marzo 2026 (non notificata), con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell'efficacia del diniego di annullamento in autotutela, contenuto nella nota di riscontro del Comune di Andria, con la quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente in data 16 gennaio 2026 (prot. n. 0005897/2026), e della determina dirigenziale del Comune di Andria n. 2678 del 24 giugno 2025, con la quale si è disposto il perfezionamento della procedura di retrocessione del lotto di proprietà della società ricorrente e la sua contestuale assegnazione alla società controinteressata, atti impugnati con il ricorso di primo grado.

Giustizia amministrativa202602612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, n. 106 del 10 marzo 2026, che aveva respinto la sospensione del diniego di annullamento in autotutela e della determina comunale di perfezionamento della retrocessione del lotto e contestuale assegnazione a una società controinteressata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva negato la sospensione dell'efficacia del diniego comunale di annullamento in autotutela e della determina dirigenziale con cui il Comune aveva perfezionato la procedura di retrocessione del lotto di proprietà della società, assegnandolo contestualmente a una società controinteressata. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi d'appello, ma la questione rilevante ai fini cautelari riguarda la tempestività della revoca della dichiarazione di retrocessione del lotto rispetto al termine previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento comunale per l'assegnazione delle aree destinate a insediamenti produttivi nella zona P.I.P.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris necessario per concedere la tutela cautelare. Dall'esame della documentazione in atti è emersa, allo stato del giudizio e con valutazione sommaria propria della fase cautelare, la possibile tardività della revoca della dichiarazione di retrocessione del lotto rispetto al termine previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento comunale per l'assegnazione delle aree P.I.P. È stato quindi confermato il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune e della società controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 4, comma 1, lettera c), del Regolamento per l'assegnazione di aree destinate ad insediamenti produttivi ricadenti nell'ambito della zona P.I.P.

    Prevede il termine rispetto al quale il giudice ha ritenuto apparentemente tardiva la revoca della dichiarazione di retrocessione del lotto.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la tutela può essere negata quando, sulla base di una valutazione sommaria degli atti, emerga la possibile tardività dell'atto amministrativo rispetto al termine stabilito dalla disciplina regolamentare applicabile.
  • La possibile violazione di un termine regolamentare da parte dell'amministrazione può incidere sul fumus boni iuris della domanda cautelare, anche prima della definizione nel merito della questione.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione resistente e del controinteressato giustifica la decisione sulle spese senza condanna a carico di alcuna parte.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAutotutelaRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaTermini del procedimento

Testo integrale

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