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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20409/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché formulato in modo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di danneggiamento. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la censura era generica e indeterminata: non indicava quali specifici elementi della motivazione fossero erronei o illogici e, quindi, non consentiva al giudice di legittimità di comprendere i rilievi mosse né di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per individuare il delitto di danneggiamento oggetto della condanna impugnata

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    impone che l'atto di impugnazione contenga motivi specifici e determinati; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali: non è sufficiente contestare in modo assertivo la motivazione della sentenza impugnata senza indicare quali passaggi logici o quali elementi di fatto siano erronei.
  • La genericità o indeterminatezza del motivo di ricorso, quando non consente al giudice di legittimità di individuare il perimetro della censura e di esercitare il controllo richiesto, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • In presenza di una motivazione della sentenza di merito logicamente corretta, la mera riproposizione di doglianze astratte o non circostanziate non integra un valido motivo di impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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