Cassazione Penale, Ordinanza n. 11213/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando la loro aspecificità e la mancanza di correlazione con le ragioni della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due soggetti condannati in primo grado e in appello per bancarotta fraudolenta documentale hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sulla affermazione di penale responsabilità, con specifico riferimento al dolo specifico richiesto dalla bancarotta fraudolenta documentale. Il secondo motivo deduceva violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato contestato. La Corte ha però ritenuto entrambi i motivi aspecifici: il primo perché costruito in larga parte su enunciati giurisprudenziali e su rilievi solo generici, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo perché, pur richiamando la motivazione di merito, si limitava a manifestare dissenso generico senza indicare reali vizi rilevanti ex art. 606 c.p.p.
Norme richiamate
Norme incriminatrici poste a base della condanna per bancarotta fraudolenta documentale, confermata in appello e oggetto del ricorso per cassazione.
Richiamato per indicare che i motivi di ricorso devono denunciare vizi effettivamente rilevanti e non limitarsi a generiche ragioni di dissenso.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
Principio secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo se intrinsecamente indeterminati, ma anche se privi di necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente articolato, non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non basta trascrivere passi della decisione di merito o richiamare principi giurisprudenziali: occorre indicare in modo puntuale l'errore di diritto o il vizio motivazionale dedotto.
- La generica riproposizione di dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito non integra un motivo ammissibile se non evidenzia vizi deducibili nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la censura sul dolo deve misurarsi con la motivazione che ha affermato la consapevolezza e la finalità fraudolenta, non potendo restare su affermazioni astratte.
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