Cassazione Penale, Sentenza n. 26726/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la sua responsabilità. Deduce violazione e falsa applicazione della legge penale e norme processuali (tra cui art. 606, comma 1, lett. b e c; artt. 120, 185 c.p.; art. 74 c.p.p.), sostenendo che la parte civile L'Oreal Italia S.p.A. non era legittimata a proporre querela perché non persona offesa dalla truffa ma solo soggetto danneggiato dall'appropriazione indebita (capo B). Inoltre censura l'utilizzabilità probatoria della querela di L'Oreal, lamentando l'assenza di consenso dell'imputato all'uso di quella querela come elemento probatorio, e deduce nullità e inutilizzabilità alla luce della ripresa del giudizio originariamente nullo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo manifestamente infondato, il secondo carente di specificità e incapace di superare la prova di resistenza degli altri elementi probatori. Sul punto della legittimazione a querelare, la Corte conferma che anche il "terzo danneggiato" che ha perduto opportunità di profitto è titolare del diritto di querela in ipotesi di truffa; pertanto L'Oreal Italia S.p.A. era legittimata. Quanto all'asserita inutilizzabilità della querela, la Corte rileva che nel giudizio di merito la condanna si è fondata soprattutto su numerose prove testimoniali e documentali autosufficienti; il ricorrente non ha dimostrato che la prova contestata fosse assolutamente decisiva (non ha superato la prova di resistenza). Per l'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla forma e all'esposizione dei motivi di ricorso; utilizzata per enunciare i motivi posti a base del ricorso
art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare violazioni di legge e errori di applicazione; la Corte valuta la fondatezza delle censure ai sensi delle fattispecie di ricorso previste
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Base normativa della declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza o per altre cause previste dal codice; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 581 e art. 591, cod. proc. pen.
Richiamati nella motivazione per l'inammissibilità e per i limiti della revisione in sede di legittimità; collegati alle conseguenze procedurali e di impugnazione
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte per richiedere che il ricorso evidenzi l'interesse concreto del ricorrente, ossia dimostri che la prova ritenuta inutilizzabile fosse assolutamente decisiva e che la sua esclusione avrebbe inciso sull'esito del giudizio
Citata dal ricorrente in relazione alla utilizzabilità di atti e dichiarazioni come mezzo di prova e al consenso; la Corte, tuttavia, ritiene inammissibili le censure sul punto perché non dimostrata l'assoluta decisività della querela
Massime di principio
- In ipotesi di truffa, non solo chi ha compiuto l'atto di disposizione patrimoniale ma anche il "terzo danneggiato" che ha perduto un'opportunità di profitto può essere considerato persona offesa e dunque legittimato a proporre querela.
- La querela presentata da un soggetto terzo può essere utilizzata come prova, salvo che il ricorrente dimostri specificamente e con precisione che quella prova sia inutilizzabile e che la sua esclusione sarebbe stata decisiva per l'esito del processo.
- In Cassazione il ricorso deve essere sufficientemente specifico e deve affrontare la cosiddetta "prova di resistenza": se la decisione di merito si fonda su molteplici elementi probatori autosufficienti, il ricorrente deve dimostrare l'assoluta necessità della prova impugnata per sovvertire la decisione.
- La mera allegazione generica di violazioni processuali o di illegittimità non supera i requisiti di ammissibilità; l'assenza di specificità può determinare l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di condanna alle spese e a somme per la Cassa delle ammende.
- Quando il giudice di merito fornisce una motivazione logica e congrua valorizzando molteplici elementi probatori, la Suprema Corte è limitata nel sindacare i fatti e richiede al ricorrente prove concrete dell'errore e del pregiudizio subito.
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