Cassazione Civile, Ordinanza n. 29245/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Sicilia che, accogliendo l'appello della contribuente e dei soci, aveva annullato avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2011 e 2012 per maggiori IRAP e IVA. Nel corso del giudizio di legittimità l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione, rappresentando che la parte contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e aveva pagato quanto dovuto.
Norme richiamate
La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, una volta perfezionata con il pagamento del dovuto, comporta l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, accompagnata dal pagamento integrale di quanto dovuto, determina l'estinzione del giudizio anche in cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
Come è indicizzato
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