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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04239/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza di proscioglimento resa dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per il reato previsto dall'art. 515 c.p., sostenendo che dai fatti accertati risultava solo una difformità formale (assenza della certificazione di conformità) e non una differenza sostanziale del bene commerciale rispetto a quanto pattuito. I beni (biglietteria) risultavano contenere nichel entro i limiti di legge, ma mancava la prescritta certificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha affermato che per la sussistenza del reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) è necessaria la messa in vendita di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, rispetto a quello pattuito; le difformità formali relative a procedure amministrative, come l'assenza di certificazione, possono al più comportare l'applicazione di sanzioni amministrative (richiamando l'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 86/2019). In conseguenza di ciò la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen.

    La norma è stata interpretata nella parte che richiede una sostanziale difformità del bene messo in commercio rispetto a quello pattuito; non si applica quando la difformità è solo formale/documentale

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione al provvedimento di proscioglimento emesso dal Tribunale; la Cassazione ha comunque valutato il merito sostanziale del fatto e annullato per insussistenza

  • d.lgs. n. 86 del 2019, art. 14, comma 7

    art. 14 c. 7 d.lgs. n. 86/2019

    Le violazioni di carattere formale/amministrativo (es. mancanza di certificazione) sono ricondotte, di regola, a sanzioni amministrative previste da questa norma e non integrano automaticamente il reato di frode in commercio

Massime di principio

  • Per configurare il reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) è necessario dimostrare che il bene messo in vendita sia diverso, sotto aspetti essenziali, rispetto a quanto pattuito: difformità meramente formali o documentali non sono sufficienti.
  • L'assenza di certificazioni o documentazione amministrativa, se il bene è conforme ai limiti sostanziali (es. contenuto di sostanze regolamentate), è normalmente sanzionabile con misure amministrative (d.lgs. n.86/2019) e non con la sanzione penale prevista per la frode in commercio.
  • Il pubblico ministero, prima di sostenere una contestazione penale, deve acquisire elementi che provino la sostanziale diversità del bene; in mancanza di tali elementi è opportuno procedere tramite sanzioni amministrative.
  • In caso di sentenze inappellabili convertite in ricorso per cassazione (o viceversa), la Cassazione può esaminare il merito e pronunciarsi anche con annullamento senza rinvio quando ricorra l'insussistenza del fatto.
  • In difese analoghe, è efficace dimostrare la conformità sostanziale del prodotto (prove tecniche, perizie) e contestare che l'elemento oggettivo del reato richieda una difformità essenziale oltre la mera irregolarità documentale.

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