Cassazione Penale, Sentenza n. 04239/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza di proscioglimento resa dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per il reato previsto dall'art. 515 c.p., sostenendo che dai fatti accertati risultava solo una difformità formale (assenza della certificazione di conformità) e non una differenza sostanziale del bene commerciale rispetto a quanto pattuito. I beni (biglietteria) risultavano contenere nichel entro i limiti di legge, ma mancava la prescritta certificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha affermato che per la sussistenza del reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) è necessaria la messa in vendita di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, rispetto a quello pattuito; le difformità formali relative a procedure amministrative, come l'assenza di certificazione, possono al più comportare l'applicazione di sanzioni amministrative (richiamando l'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 86/2019). In conseguenza di ciò la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nella parte che richiede una sostanziale difformità del bene messo in commercio rispetto a quello pattuito; non si applica quando la difformità è solo formale/documentale
Richiamata in relazione al provvedimento di proscioglimento emesso dal Tribunale; la Cassazione ha comunque valutato il merito sostanziale del fatto e annullato per insussistenza
d.lgs. n. 86 del 2019, art. 14, comma 7
art. 14 c. 7 d.lgs. n. 86/2019
Le violazioni di carattere formale/amministrativo (es. mancanza di certificazione) sono ricondotte, di regola, a sanzioni amministrative previste da questa norma e non integrano automaticamente il reato di frode in commercio
Massime di principio
- Per configurare il reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) è necessario dimostrare che il bene messo in vendita sia diverso, sotto aspetti essenziali, rispetto a quanto pattuito: difformità meramente formali o documentali non sono sufficienti.
- L'assenza di certificazioni o documentazione amministrativa, se il bene è conforme ai limiti sostanziali (es. contenuto di sostanze regolamentate), è normalmente sanzionabile con misure amministrative (d.lgs. n.86/2019) e non con la sanzione penale prevista per la frode in commercio.
- Il pubblico ministero, prima di sostenere una contestazione penale, deve acquisire elementi che provino la sostanziale diversità del bene; in mancanza di tali elementi è opportuno procedere tramite sanzioni amministrative.
- In caso di sentenze inappellabili convertite in ricorso per cassazione (o viceversa), la Cassazione può esaminare il merito e pronunciarsi anche con annullamento senza rinvio quando ricorra l'insussistenza del fatto.
- In difese analoghe, è efficace dimostrare la conformità sostanziale del prodotto (prove tecniche, perizie) e contestare che l'elemento oggettivo del reato richieda una difformità essenziale oltre la mera irregolarità documentale.
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