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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09531/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio con concordato ex art. 599-bis c.p.p. Deduceva l'omessa motivazione sulla sorte dei beni sottoposti a sequestro e sulla confisca. La Corte rileva però che tale doglianza era del tutto generica, non era stata proposta nel giudizio di appello e, quindi, non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità. Inoltre, in caso di sentenza resa all'esito del concordato in appello, sono proponibili soltanto censure relative alla volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla confisca e sulla sorte dei beni sequestrati fosse nuova e comunque generica, quindi non esaminabile; ha aggiunto che, per le sentenze emesse all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il sindacato di legittimità è limitato ai soli profili della volontà delle parti, del consenso del pubblico ministero, della difformità tra accordo e decisione e della pena illegale. Non avendo ravvisato elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, ha condannato lo stesso alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; contro la sentenza resa all'esito di tale rito sono proponibili solo censure relative alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e alla pena illegale.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000

    richiamata per escludere l'automatismo sanzionatorio in presenza di assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza emessa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti dei vizi che incidono sulla formazione e sulla validità del concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla corrispondenza tra accordo e decisione e sulla legalità della pena.
  • Sono inammissibili in cassazione le censure nuove, cioè non dedotte nel giudizio di appello, quando non riguardino vizi rilevabili nei ristretti limiti del controllo consentito sul concordato in appello.
  • La deduzione di un vizio deve essere specifica e non generica; una doglianza generica non consente il sindacato di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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