Cassazione Penale, Sentenza n. 27050/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 05/07/2021 che aveva confermato la condanna per il reato di danneggiamento: il ricorrente era stato ritenuto responsabile di aver colpito con un pugno la vetrata esterna dell'area ristorazione dell'impianto ENI Divieto Nord, integrando anche la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. (richiamata dal comma 2 dell'art. 635 c.p., ossia aggravante per cose esposte alla pubblica fede). Il difensore ha censurato l'inosservanza di legge e la motivazione apparente, sostenendo che mancassero gli elementi costitutivi dell'aggravante perché il bene era sotto continuo controllo: presenti sul posto il personale addetto al bar (con percezione diretta di quanto accadeva all'esterno), sistemi di videosorveglianza e personale di polizia giudiziaria, sicché non poteva parlarsi di mancanza di custodia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la ratio dell'aggravante (tutela maggiore per beni esposti alla pubblica fede perché posti fuori dalla sfera di vigilanza del proprietario) e affermato che l'aggravante non è configurabile quando il bene sia custodito personalmente dal possessore, in quanto il titolare, con la custodia diretta e continua, può esercitare controllo e prevenire il danno. Nel caso concreto la vetrata danneggiata era pertinenza di un bar nel quale era presente il personale addetto che aveva sotto diretta percezione quanto avveniva all'esterno; dunque è stato escluso che operasse la circostanza aggravante richiamata dagli artt. 635 comma 2 e 625 comma 1 n.7 c.p. Poiché, esclusa l'aggravante, il reato rientra nella sfera della punibilità a querela e la querela non risultava prodotta, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato l'improcedibilità del reato per sopravvenuta mancanza della querela.
Norme richiamate
n. 7 (se applicabile come riferimento alla esposizione alla pubblica fede)
La disposizione integrata da riferimento all'esposizione alla pubblica fede è stata interpretata come aggravante applicabile solo quando l'oggetto sia posto fuori dalla sfera di diretta custodia del proprietario, affidato all'altrui senso di onestà
comma secondo (richiama l'art. 625 n.7)
Il secondo comma richiama l'aggravante per cose esposte alla pubblica fede; la Corte ha precisato che tale aggravante non opera se il bene è sotto la custodia personale del possessore
D.Lvo n.150/2022 (cosiddetta riforma Carabia)
La riforma ha delimitato la punibilità per le condotte di danneggiamento prevedendo la punibilità a querela per i delitti commessi contro beni nella diretta custodia e possesso del proprietario. Ciò è stato richiamato dalla Corte per spiegare le conseguenze dell'esclusione dell'aggravante (improcedibilità per mancanza della querela)
Giurisprudenza citata
Sez. 2, n. 51438 del 20/10/2017, Rv. 271332; Sez. 2, n. 37889 del 22/09/2010, Rv. 248875
La giurisprudenza viene richiamata per definire la ratio dell'aggravante (tutela dei beni esposti alla pubblica fede) e per affermare che la custodia personale del proprietario esclude, salvo prova contraria, l'applicabilità dell'aggravante
Massime di principio
- L'aggravante per 'cose esposte alla pubblica fede' (art. 625 n.7 richiamata dall'art. 635 comma 2) richiede oggettivamente che il bene non sia sotto la diretta custodia o possesso del proprietario: va valutata la concreta situazione di custodia e la possibilità di controllo diretto
- La presenza di personale addetto all'interno del locale che può percepire e intervenire su quanto accade all'esterno può integrare la 'custodia personale' e quindi escludere l'aggravante
- La mera presenza di sistemi di videosorveglianza o di personale di polizia non sempre sostituisce la custodia diretta del possessore; la valutazione è fattuale e richiede accertamento sull'effettiva capacità di prevenire il danno
- Se l'aggravante viene esclusa e il fatto rientra tra quelli punibili a querela, l'assenza della querela determina l'improcedibilità del reato: è essenziale verificare il requisito della querela quando la fattispecie lo richiede
- In ipotesi di impugnazione, conviene contestare puntualmente la sussistenza degli elementi dell'aggravante (dimostrando la custodia diretta o l'esistenza di misure idonee di controllo) e richiamare la normativa e la giurisprudenza che delimitano la portata dell'aggravante
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