Cassazione Penale, Ordinanza n. 00888/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo non fosse specifico e non consentisse il necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata, giudicata logicamente corretta. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un solo motivo formulato in modo generico, con richiami indistinti a presunte violazioni di legge e carenze motivazionali. Il ricorso non specificava, se non in termini vaghi, quali doglianze svolte nei motivi di appello fossero state trascurate dal giudice territoriale e non indicava puntualmente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura. La Corte ha quindi rilevato che il motivo difettava del requisito di specificità previsto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., impedendo di individuare con precisione le ragioni dell'impugnazione e di esercitare il controllo di legittimità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
"a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.)"
Il motivo di ricorso deve contenere una specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno della censura; la genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
"a pena di inammissibilità"
L'impugnazione deve essere formulata con contenuto argomentativo specifico e confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- L'impugnazione penale non può risolversi in formule generiche o in un mero dissenso assertivo: deve articolare una critica argomentata, specifica e puntuale rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non indichi con precisione quali capi, punti o argomenti della decisione di merito siano erronei e per quali ragioni di fatto o di diritto.
- Il requisito di specificità dei motivi impone al ricorrente di confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, così da consentire al giudice di legittimità di individuare esattamente i rilievi mossi e svolgere il controllo richiesto.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è logicamente coerente e il ricorso si limita a contestazioni vaghe, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito delle doglianze.
Come è indicizzato
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