Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09325/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania deducendo un’unica doglianza: avrebbe errato la valutazione della sua responsabilità concorsuale nell’ingresso illegale in Italia di ventidue persone, di nazionalità siriana ed egiziana, partite dalle coste libiche a bordo del natante da lui condotto. Secondo la tesi difensiva, egli non avrebbe agito volontariamente in accordo con gli organizzatori del viaggio, ma in stato di necessità perché costretto da costoro. La Corte di cassazione rileva che la motivazione della sentenza impugnata è adeguata, logica e ancorata alle risultanze istruttorie, e che la doglianza del ricorrente si risolve in una critica generica e non idonea a scalfire l’accertamento di merito sulla responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 326 c.p.p.

    non ricavabile dal testo; la pronuncia richiama soltanto in modo implicito il giudizio di cassazione e la declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una contestazione generica della valutazione di merito, senza individuare reali vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • La motivazione della sentenza di merito è immune da censura di legittimità quando è coerente, specificamente ancorata alle emergenze istruttorie e rispettosa del criterio dell’accertamento della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio".
  • In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioni
RamiImmigrazioneProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.