Cassazione Penale, Sentenza n. 31697/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) richiesta di riqualificazione della condotta da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice per operazioni imprudenti (contestazione della qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 216 legge fall.), (2) censura relativa alla bancarotta documentale per il fatto che la documentazione sarebbe stata sequestrata dalla Guardia di Finanza e non restituita, impeditivo della restituzione delle scritture contabili alla curatela e mancanza di prova del dolo richiesto per la bancarotta documentale, (3) violazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018 con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari, (4) applicazione retroattiva della disciplina più favorevole in materia di crisi d'impresa e fallimento con conseguente esclusione della dichiarazione di insolvenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è generico e non correttamente collegato alla motivazione della sentenza impugnata (la Corte di appello aveva dettagliatamente ricostruito l'uso patrimoniale di risorse societarie per fini privati); il secondo motivo è indeterminato e non supera la necessaria correlazione con le argomentazioni della sentenza di merito (le sentenze di merito avevano già negato che la mancata restituzione dei documenti ostacolasse la ricostruzione contabile) e, in parte, la censura sul dolo era preclusa per non essere stata dedotta in appello; il terzo motivo è aspecifico e privo di interesse, anche perché la Corte d'appello aveva già ridotto le pene accessorie; il quarto motivo è manifestamente infondato e, in ogni caso, precluso perché la sindacabilità della sentenza dichiarativa di fallimento in sede penale è limitata (giurisprudenza consolidata). Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2) legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
Distinzione tra bancarotta semplice per operazioni imprudenti (consumazione patrimoniale nell'interesse dell'impresa) e bancarotta fraudolenta per distrazione (quando l'agente persegue dolosamente un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa). La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in fraudolenta quando le distrazioni sono state finalizzate a interessi privati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione; il ricorso è stato formulato nei limiti previsti ma i singoli motivi sono risultati generici.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Preclusione di censure non formulate nel grado di appello: la mancata deduzione del dolo per la bancarotta documentale in appello ha reso preclusa la relativa censura in cassazione.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile o infondato; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente.
Sezioni Unite, giurisprudenza (es. Sez. U n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli) e successive pronunce
Principio secondo cui il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento nei suoi presupposti oggettivi e soggettivi; le modifiche normative successive in materia fallimentare non incidono sui procedimenti penali in corso.
Corte Costituzionale n. 222/2018
Richiamata dal ricorrente in tema di pena accessoria; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura aspecifica e priva di rilievo dato che la Corte d'appello aveva già ridotto le pene accessorie.
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
Modifiche legislative al procedimento fallimentare richiamate dal ricorrente per un'applicazione retroattiva; la Corte ha confermato che tali modifiche non giustificano la retroattività in sede penale rispetto a sentenze dichiarative di fallimento già intervenute.
Norme procedurali che hanno autorizzato l'intervento della Procura generale nel dibattimento in Cassazione; menzionate per la correttezza del procedimento.
Massime di principio
- Motivi generici e non correlati puntualmente alla motivazione della sentenza di merito sono inammissibili: il ricorso di cassazione deve indicare specifici travisamenti o errori di diritto ben motivati.
- La qualificazione tra bancarotta semplice e fraudolenta richiede un'analisi fattuale dettagliata: per ottenere la riqualificazione è necessario dimostrare in modo preciso che le operazioni erano meramente imprudenti e comunque nell'interesse dell'impresa.
- Le censure concernenti la prova e la valutazione dei fatti (es. restituzione di documenti sequestrati, possibilità di ricostruzione contabile) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non viene dimostrato un travisamento probatorio o una omissione nella motivazione.
- Le deduzioni new factual o nuove linee di difesa che non siano state sollevate in appello possono essere precluse in Cassazione (art. 606 c.p.p.): è essenziale far emergere tutti i profili di fatto e di diritto già in grado di appello.
- Le modifiche legislative in materia fallimentare non si applicano retroattivamente in senso favorevole rispetto a procedimenti penali in cui la sentenza di fallimento è già intervenuta; il giudice penale non sindaca i presupposti della dichiarazione di fallimento salvo casi eccezionali.
- Proporre un ricorso infondato o generico espone al rischio di condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di impugnare.
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