Cassazione Penale, Sentenza n. 18776/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 30/11/2021 che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca dei loro beni disposta con sentenza irrevocabile del 18/11/2013 ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8/6/1992, n. 306. Contestavano la mancanza di un adeguato percorso argomentativo, l'assenza di prova dell'illiceità dell'origine dei patrimoni confiscati e la mancata considerazione di elementi probatori nuovi (documentazione anagrafica, dichiarazioni rese ex art. 391-bis c.p.p., allegazioni sulla modalità di utilizzazione dei beni). Segnalavano inoltre un presunto contrasto di giudicati con un provvedimento del 26/9/2014 che aveva riconosciuto la restituzione di somme a componenti del medesimo nucleo familiare, ritenendo ciò rilevante ai sensi dell'art. 649 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che la confisca disposta con sentenza definitiva ai sensi dell'art. 12-sexies costituisce una misura patrimoniale con effetto definitivo che non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione in sede di revoca in executivis; l'unico rimedio per incidere su una confisca statuita con sentenza irrevocabile è il rimedio straordinario della revisione del giudicato. Per tale motivo la Corte ha escluso la possibilità di valutare nel merito le prove e le censure proposte dai ricorrenti e li ha condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con modificazioni)
La confisca prevista dall'art. 12-sexies ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica; se disposta con sentenza irrevocabile non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione in sede di revoca in executivis.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al presunto contrasto di giudicati; la Corte ha ritenuto che, pur potendo il contrasto essere rilevante, non prevale sulla regola secondo cui la revoca di una confisca definitiva richiede la revisione del giudicato.
Stabilisce competenze del giudice dell'esecuzione in materia di confisca allegata; interpretato in giurisprudenza come attributivo del potere di disporre confisca se il giudice della cognizione non lo ha fatto, ma non come fonte di un potere di revoca della confisca disposta con sentenza definitiva.
art. 667, comma 4, e art. 666 cod. proc. pen.
Riferimenti alla disciplina procedurale applicabile alle confische disposte dal giudice dell'esecuzione, con la precisazione che ove la confisca sia stata già decisa in sede di cognizione con sentenza irrevocabile non opera la revoca in esecuzione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato per la riqualificazione dell'originario ricorso presentato dai ricorrenti; citazione procedurale inerente alla gestione del rimedio in Cassazione.
Massime di principio
- La confisca disposta con sentenza definitiva ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8/6/1992 n. 306 non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione mediante una procedura di revoca in executivis; il rimedio competente per incidere sul giudicato è la revisione della sentenza.
- Se la confisca è stata adottata dal giudice dell'esecuzione 'de plano' o senza decisione del giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca e in concreto valutare elementi nuovi; ma questa possibilità non si estende alle confische già decise in via di cognizione con sentenza irrevocabile.
- La produzione di elementi probatori 'nuovi' (documentazione anagrafica, dichiarazioni ex art. 391-bis, evidenze sull'utilizzo dei beni) può essere rilevante per chiedere la revisione del giudicato o per procedimenti civili sulla proprietà, ma non consente automaticamente la revoca esecutiva di una confisca definitiva.
- Un apparente contrasto tra provvedimenti (ad esempio un ordine di restituzione in un procedimento di prevenzione e una confisca in altro giudizio) può essere rilevante, ma non elimina la necessità di agire tramite i rimedi appropriati per incidere su un giudicato penale definitivo.
- Quando si vuole contestare una confisca definitiva, occorre valutare quale sia la sede giurisdizionale e lo strumento processuale corretto: revisione del giudicato per questioni penali di accertamento errato dei fatti; azione civile per contestare la titolarità di beni eventualmente appartenenti a terzi.
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