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Sentenza

Sentenza del 01/07/2024 n. 18073 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava tre avvisi di accertamento per maggiori imposte IRAP relative agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007. La Commissione tributaria provinciale di Pescara aveva riunito i ricorsi della società e li aveva parzialmente respinti; la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva poi rigettato l’appello. In Cassazione la società aveva proposto tre motivi, ma, dopo aver aderito il 14 aprile 2017 alla definizione agevolata dei ruoli ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 e aver pagato gli importi dovuti, ha rinunciato al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso sopravvenutamente inammissibile, senza esaminare nel merito i tre motivi. Ha ritenuto che la documentazione non permettesse di riconciliare immediatamente gli atti impositivi oggetto del ricorso con quelli indicati nella definizione agevolata e ha rilevato che i difensori non risultavano muniti di espresso potere di rinuncia; tuttavia, le istanze della società manifestavano in modo inequivoco la perdita di interesse a ottenere una decisione sul merito. Spese del giudizio di legittimità compensate. Escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di perdita d’interesse sopravvenuta.

Norme richiamate

  • Art. 6, commi 2 e 3, del D.L. n. 193 del 2016

    Va quindi dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

    La definizione agevolata dei ruoli e il pagamento degli importi, accompagnati da una manifestazione inequivoca di disinteresse per la decisione, possono determinare la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. La pronuncia non decide nel merito la controversia tributaria.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012

    In ragione della solo sopravvenuta perdita d'interesse per il ricorso, devono escludersi i presupposti processuali di cui all' art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 .

    Quando l’inammissibilità deriva dalla perdita sopravvenuta d’interesse, non ricorrono i presupposti processuali per imporre il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio tributario, il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei ruoli e paga gli importi, una manifestazione inequivoca di non voler più ottenere una decisione può comportare la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
  • La decisione non equivale all’accoglimento delle ragioni del contribuente né a una pronuncia sulla legittimità degli accertamenti: il giudizio si chiude per sopravvenuta perdita d’interesse.
  • Anche in assenza di una formale rinuncia validamente sottoscritta dal difensore, il giudice può valutare le istanze e la condotta processuale della parte per accertare se l’interesse alla pronuncia sia venuto meno in modo inequivoco.
  • Quando l’inammissibilità dipende esclusivamente da una perdita d’interesse sopravvenuta, non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili o improcedibili.

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